I giudici diventano più esigenti nei confronti dei sindaci di società, pretendendo controlli sempre più accurati. Da ultimo la Cassazione – con la sentenza n.23223 depositata il 14 ottobre scorso – ha ritenuto il collegio responsabile per la mancata vigilanza sull’operato degli amministratori, ribadendo l’esistenza di una responsabilità per omesso controllo sui principi di corretta amministrazione. Sullo stesso tema si registrano inoltre numerose e conformi pronunce che inducono i sindaci a prestare molta attenzione nello svolgimento dei propri compiti, se vogliono scongiurare il rischio di essere chiamati in causa. L’articolo 2403 c.c., infatti, prevede che il Collegio sindacale debba vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. In caso di omesso controllo sull’operato degli amministratori, dunque, il sindaco potrebbe essere chiamato a rispondere in via concorrente di un atto illecito materialmente commesso da un altro soggetto (l’amministratore) che doveva essere controllato. Occorre tuttavia fare una precisazione. I sindaci non devono soltanto controllare l’operato degli amministratori. Di fatto, proprio a causa dell’amplissimo contenuto del dovere di controllo gravante sui sindaci, la responsabilità può derivare anche da deliberazioni dell’assemblea o da fatti posti in essere da altri soggetti che operano nella società, come ad esempio il revisore contabile o la società di revisione, il direttore generale, quello del personale o quello amministrativo. Infatti, ove il collegio sindacale rilevi un’inosservanza commessa da uno di tali altri soggetti, avrebbe comunque l’obbligo di relazionare in merito agli amministratori, sollecitando un intervento per il ripristino della situazione di legittimità.
(Il Sole 24 Ore del 2 novembre 2013 – Rosanna Acierno pag. 1 N&T)
Monza e Brianza – Desio 08/11/2013