Bilanci 2013 con occhi puntati sui nuovi requisiti per le perdite su crediti. Nella chiusura dei conti, le società devono considerare le novità normative ed interpretative introdotte lo scorso anno. Con i chiarimenti ministeriali sulle perdite di modesto ammontare e le nuove regole per i crediti cancellati, crescono notevolmente le possibilità di deduzione. Con il bilancio 2013 vanno a regime i criteri per la deduzione “automatica” (cioè senza necessità di ulteriori requisiti) delle perdite di modesto ammontare; le disposizioni erano già in vigore nell’esercizio 2012, ma le istruzioni ministeriali, contenute nella circolare 26/E/13, sono giunte ben dopo il versamento delle imposte e molti contribuenti non hanno potuto applicarle appieno. È opportuno effettuare sistematicamente l’analisi dei crediti scaduti per enucleare quelli che possono usufruire della norma. La legge consente la deduzione automatica dei crediti che, al 31 dicembre, sono scaduti da oltre sei mesi e il cui importo non superava la soglia di 2.500 euro (5mila per le imprese con ricavi oltre i 100 milioni). Con riguardo alle perdite per procedure concorsuali, l’Agenzia ha ammesso la deduzione anche in anni successivi a quello di apertura, ma solo in presenza di una analisi delle possibilità di recupero che giustifichi il rinvio. In caso di errori o dimenticanze, anche per le perdite su crediti imputate oltre termine, valgono le possibilità di correzione e recupero “postumo” delle deduzioni previste dalla circolare 31/E/13.
(Il Sole 24 Ore del 11 marzo 2014 – Luca Gaiani pag. 19)
Monza e Brianza – Desio 11/03/2014