PERDITE SU CREDITI

― 11 Marzo 2014

Bilanci 2013 con occhi puntati sui nuovi requisiti per le perdite su crediti. Nella chiusura dei conti, le società de­vono considerare le novità normative ed interpretative introdotte lo scorso anno. Con i chiarimenti ministeriali sulle perdite di modesto ammontare e le nuove regole per i crediti cancellati, crescono notevolmente le possibi­lità di deduzione. Con il bilancio 2013 vanno a regime i criteri per la deduzione “automatica” (cioè senza neces­sità di ulteriori requisiti) delle perdite di modesto ammontare; le disposizioni erano già in vigore nell’esercizio 2012, ma le istruzioni ministeriali, contenute nella circolare 26/E/13, sono giunte ben dopo il versamento delle imposte e molti contribuenti non hanno potuto applicarle appieno. È opportuno effettuare sistematicamente l’analisi dei crediti scaduti per enucleare quelli che possono usufruire della norma. La legge consente la dedu­zione automatica dei crediti che, al 31 dicembre, sono scaduti da oltre sei mesi e il cui importo non superava la soglia di 2.500 euro (5mila per le imprese con ricavi oltre i 100 milioni). Con riguardo alle perdite per procedure concorsuali, l’Agenzia ha ammesso la deduzione anche in anni successivi a quello di apertura, ma solo in pre­senza di una analisi delle possibilità di recupero che giustifichi il rinvio. In caso di errori o dimenticanze, anche per le perdite su crediti imputate oltre termine, valgono le possibilità di correzione e recupero “postumo” delle deduzioni previste dalla circolare 31/E/13.

(Il Sole 24 Ore del 11 marzo 2014 – Luca Gaiani pag. 19)

 

 

Monza e Brianza – Desio 11/03/2014

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