PERDITE NELLE SRL
Le perdite conseguite dalle società di capitale assumono rilevanza particolare allorché raggiungono la misura del terzo del capitale. A tal riguardo l’art. 2446 c.c prevede che: quando la perdita raggiunge il terzo del capitale, l’organo amministrativo deve convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti; all’assemblea deve altresì essere presentata una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale.
L’assemblea può tuttavia non prendere alcuna decisione immediata. Soltanto nell’ipotesi in cui la perdita non risultasse diminuita a meno di un terzo entro l’esercizio successivo, l’assemblea deve necessariamente uscire dalla fase di inerzia e prendere i necessari provvedimenti sul capitale sociale.
Ben più grave è la situazione prevista dall’art. 2447 c.c.: in tali situazioni la perdita, oltre ad aver superato il terzo del capitale, ha comportato la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. In tale ipotesi non è concessa alcuna dilazione e l’assemblea deve prendere subito decisioni in merito alla continuazione o meno dell’attività societaria.