PERDITE PRO QUOTA NELLE SAS

― 24 Luglio 2014

Nelle società di persone le perdite vengono attribuite per trasparenza ai soci in base alla quota detenuta. La compensazione può avvenire solo sui redditi d’impresa se la società che ha attribuito le perdite è in contabilità ordinaria, con riporto a nuovo dell’eccedenza non utilizzata nei periodi d’imposta successivi non oltre il quinto. Se, invece, la società che attribuisce le perdite adotta il regime di contabilità semplificata, il socio potrà utilizzare il dato negativo per compensare qualunque reddito di periodo ma senza poter riportare a nuovo l’eccedenza. Sono le regole fissate dall’art.8 Tuir che incontrano due casi particolari: le società in accomandita semplice (Sas) e la trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone). Le perdite generate da una società in accomandita vengono imputate ai soci rispettando il principio della quota percentuale di partecipazione agli uti¬li. Ai soci accomandanti potrà essere attribuita solo una parte di perdita nel limite di capienza della quota di capi¬tale sociale. Resta però da chiarire se il riferimento al capitale sociale vada inteso in senso letterale, oppure non si debba intendere come quota di patrimonio netto, come sembrerebbe più ragionevole. Nella trasformazione regressiva vi può essere un “monte” perdite pregresse non utilizzate che non sono attribuibili automaticamente ai soci come accade per le perdite di periodo. Tali perdite abbattono il reddito della società fino a capienza e l’eventuale eccedenza viene riportata a nuovo (Risoluzione n.60/E/05). Con la nuova disciplina dell’art.84 del Tuir, anche la società di persone (ex società di capitali) dovrà applicare il tetto dell’80% come limite massimo di compensazione della perdita, riportando a nuovo (senza limiti di tempo) l’eccedenza ed escludendo qualunque attribuzione ai soci di perdite pregresse della società di capitali. Naturalmente se la società di capitali avrà con¬seguito perdite nei primi tre esercizi dalla costituzione, l’utilizzo da parte della società post trasformazione sarà integrale senza tetto dell’80% del reddito. La conferma arriva dalla Circolare n.53/E/11 nel passaggio (paragrafo 1.4).


(Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2014 – Paolo Meneghetti pag. 20)

Monza e Brianza – Desio 24/07/2014

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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