Nelle società di persone le perdite vengono attribuite per trasparenza ai soci in base alla quota detenuta. La compensazione può avvenire solo sui redditi d’impresa se la società che ha attribuito le perdite è in contabilità ordinaria, con riporto a nuovo dell’eccedenza non utilizzata nei periodi d’imposta successivi non oltre il quinto. Se, invece, la società che attribuisce le perdite adotta il regime di contabilità semplificata, il socio potrà utilizzare il dato negativo per compensare qualunque reddito di periodo ma senza poter riportare a nuovo l’eccedenza. Sono le regole fissate dall’art.8 Tuir che incontrano due casi particolari: le società in accomandita semplice (Sas) e la trasformazione regressiva (da società di capitali a società di persone). Le perdite generate da una società in accomandita vengono imputate ai soci rispettando il principio della quota percentuale di partecipazione agli uti¬li. Ai soci accomandanti potrà essere attribuita solo una parte di perdita nel limite di capienza della quota di capi¬tale sociale. Resta però da chiarire se il riferimento al capitale sociale vada inteso in senso letterale, oppure non si debba intendere come quota di patrimonio netto, come sembrerebbe più ragionevole. Nella trasformazione regressiva vi può essere un “monte” perdite pregresse non utilizzate che non sono attribuibili automaticamente ai soci come accade per le perdite di periodo. Tali perdite abbattono il reddito della società fino a capienza e l’eventuale eccedenza viene riportata a nuovo (Risoluzione n.60/E/05). Con la nuova disciplina dell’art.84 del Tuir, anche la società di persone (ex società di capitali) dovrà applicare il tetto dell’80% come limite massimo di compensazione della perdita, riportando a nuovo (senza limiti di tempo) l’eccedenza ed escludendo qualunque attribuzione ai soci di perdite pregresse della società di capitali. Naturalmente se la società di capitali avrà con¬seguito perdite nei primi tre esercizi dalla costituzione, l’utilizzo da parte della società post trasformazione sarà integrale senza tetto dell’80% del reddito. La conferma arriva dalla Circolare n.53/E/11 nel passaggio (paragrafo 1.4).
(Il Sole 24 Ore del 21 luglio 2014 – Paolo Meneghetti pag. 20)
Monza e Brianza – Desio 24/07/2014