Si evita la decadenza dall’agevolazione “prima casa” quando si vende prima del decorso di cinque anni dalla data del rogito di acquisto, se entro un anno dalla vendita si registra una scrittura privata non autenticata recante l’acquisto di un’altra casa (che l’acquirente poi destina a propria abitazione principale). In sostanza, per non perdere l’agevolazione non occorre stipulare un rogito notarile né occorre la trascrizione dell’atto di riacquisto nei Registri immobiliari.
