PER LE RITENUTE OMESSE SI ALZA LA SOGLIA PENALE

― 8 Luglio 2015

L’omesso versamento delle imposte indicate in dichiarazione, anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, possono avere ricadute pure sotto il piano penale. Secondo lo schema di D.Lgs. sulle sanzioni, il reato si commette qualora le somme non pagate ai fini Iva siano superiori a 250mila euro oppure 150mila per le ritenute sulla base della dichiarazione o certificate. Va da sé che, una volta entrata in vigore la norma, per effetto dell’innalzamento della soglia, i contribuenti che per il passato hanno omesso versa­menti superiori a 50mila euro, ma inferiori a 250mila per l’Iva 150mila per le ritenute, potranno beneficiare delle nuove previsioni, in virtù del principio del favor rei. Quanto alle indebite compensazioni, l’attuale delitto (art.10- quater) viene di fatto differenziato a seconda che sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti. Nel primo caso (crediti non spettanti) la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni). Nel secondo, invece, viene decisamente aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50mila euro.

(Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2015 – Antonio Iorio pag. 37)

 

Monza e Brianza – Desio 08/07/2015

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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