L’omesso versamento delle imposte indicate in dichiarazione, anche attraverso l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti, possono avere ricadute pure sotto il piano penale. Secondo lo schema di D.Lgs. sulle sanzioni, il reato si commette qualora le somme non pagate ai fini Iva siano superiori a 250mila euro oppure 150mila per le ritenute sulla base della dichiarazione o certificate. Va da sé che, una volta entrata in vigore la norma, per effetto dell’innalzamento della soglia, i contribuenti che per il passato hanno omesso versamenti superiori a 50mila euro, ma inferiori a 250mila per l’Iva 150mila per le ritenute, potranno beneficiare delle nuove previsioni, in virtù del principio del favor rei. Quanto alle indebite compensazioni, l’attuale delitto (art.10- quater) viene di fatto differenziato a seconda che sia effettuata con crediti non spettanti o inesistenti. Nel primo caso (crediti non spettanti) la sanzione rimane la medesima (reclusione da sei mesi a due anni). Nel secondo, invece, viene decisamente aumentata: reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia dei 50mila euro.
(Il Sole 24 Ore del 7 luglio 2015 – Antonio Iorio pag. 37)
Monza e Brianza – Desio 08/07/2015