Accesso al 730 precompilato tramite Caf o professionista solo con la copia della dichiarazione dello scorso anno alla mano. Chi non scegliesse il «fai-da-te» dovrà fare molta attenzione ai dati da fornire all’intermediario, tra cui anche alcuni relativi ai redditi dello scorso anno. L’intervento del Caf o di un intermediario abilitato consente di risolvere i problemi inerenti la gestione “tecnica” del modello e di fruire sempre del bonus inerente l’eliminazione dell’obbligo del controllo preventivo da parte delle Entrate sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4mila euro, anche se determinato da eccedenze d’imposta riportate dall’anno precedente. Le modalità attraverso le quali è consentito agli intermediari di accedere alla precompilata dei propri assisti sono state fissate dal provvedimento delle Entrate n.25992/2015. Le regole da seguire sono piuttosto rigide, sia in relazione ai dati che il contribuente è chiamato a fornire all’intermediario delegato, sia avendo riguardo alla procedura vera e propria che i Caf e i professionisti devono seguire per poter accedere alle informazioni. Va comunque detto che l’accesso alla precompilata del cliente da parte dell’intermediario è una facoltà e non un obbligo dato che il Caf o il professionista possono predisporre il tradizionale modello 730 dei contribuenti. In questo caso, dice il provvedimento, l’intermediario deve comunque acquisire documentazione da cui si evinca la mancata autorizzazione del contribuente all’accesso all’area riservata.
(Il Sole 24 Ore del 17 aprile 2015 –Mario Cerofolini e Gian Paolo Ranocchi pag. 42)
Monza e Brianza – Desio 17/04/2015