Sono definite pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero, a seguito del lavoro ivi prestato, e percepite da un soggetto residente in Italia.
Anche in questo caso si deve ricorrere alle Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, ove presenti, in base alle quali le pensioni estere sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di:
– pensioni pubbliche, cioè erogate da uno Stato estero o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale; in linea generale, tali pensioni sono imponibili solo nello Stato da cui provengono;
– pensioni private, corrisposte cioè da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all’erogazione del trattamento pensionistico; generalmente, tali pensioni sono imponibili solo nel Paese di residenza del beneficiario.
Svizzera:
– le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; altrimenti sono tassate solo in Italia;
– le pensioni private sono tassate solo in Italia.
Le rendite corrisposte da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) o le rendite SUVA non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Francia:
– le pensioni private sono tassate generalmente solo in Italia (le pensioni erogate in base alla legislazione di “sicurezza sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati);
– le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese, altrimenti sono tassate solo in Francia.
Argentina, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Venezuela:
– le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
– le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Belgio, Germania:
– le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
– le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia, se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella estera; se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Canada:
– le pensioni private e pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi; 6.197,48 euro-
Nel caso di superamento di tale limite, le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
Per il trattamento delle pensioni provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole Convenzioni.
Dichiarazione dei redditi e credito d’imposta
Devono essere dichiarate nella Sezione I del quadro C del 730 ovvero RC di Unico le pensioni percepite da contribuenti residenti in Italia, prodotti in un Paese estero con il quale:
- non esiste Convenzione contro le doppie imposizioni;
- esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- esiste Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.
Solo nei primi due casi, il contribuente ha diritto ad un abbattimento sull’imposta IRPEF di pari ammontare per le imposte pagate all’estero a titolo definitivo (art. 165 del TUIR).
Tale credito d’imposta non può comunque superare la quota IRPEF relativa al reddito estero.
Nel terzo caso, invece, se i redditi sono stati tassati anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente residente in Italia ha diritto al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero, mediante richiesta alle autorità estere competenti e secondo le procedure da questa stabilite.
Monza e Brianza – Desio 08/07/2014