Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali attive al 20.10.2012 sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione delle domande di variazione presentate alla CCIAA (ad esempio, per variazione dell’indirizzo della sede), fino all’integrazione delle stesse con l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni; decorso tale periodo la domanda è considerata non presentata.
I vantaggi connessi con l’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale.
Come evidenziato nel sito Internet http://www.registroimprese.it/ “tutti i possessori di una casella PEC… possono … scambiarsi tra loro corrispondenza amministrativa, commerciale o informativa, legale e sicura, in alternativa all’utilizzo di raccomandate A/R postali”.
Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo.
Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.
Monza e Brianza – Desio 25/05/2013