Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti alla contribuzione integrativa ENASARCO. L’individuazione dei contributi dovuti è differenziata a seconda della forma di esercizio dell’attività.
In particolare, se la stessa è esercitata da:
- ditta individuale / società di persone, i contributi sono determinati applicando la specifica aliquota (confermata al 17% per il 2026) nel rispetto dei minimali / massimali;
- società di capitali, i contributi sono determinati applicando un’aliquota differenziata per scaglioni provvigionali (non è previsto un minimale / massimale).

