Il reato di omesso versamento di ritenute si sgancia dalla certificazione. D’ora in poi la fattispecie penale prevista dall’art.10-bis D.Lgs. n.74/00 scatterà indipendentemente dall’aver o meno certificato le ritenute d’acconto ai propri sostituti. Basterà infatti l’omesso versamento di ritenute dovute superiore alla nuova soglia che verrà innalzata dagli attuali 50 mila euro a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta per far scattare il reato a prescindere dall’aver o meno certificato le ritenute stesse. Tutto ciò sulla base di quanto previsto nello schema di Decreto Legislativo sulla riforma del sistema sanzionatorio varato lo scorso 3 settembre dal CdM. Secondo le nuove previsioni il reato disciplinato dall’art.10-bis verrà ancorato all’omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta o comunque risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti. Al tempo stesso lo schema di Decreto prevede l’inasprimento della pena prevista per le ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 5 del medesimo D.Lgs. n.74/00 lasciando però inalterato il valore soglia di cinquantamila euro di ritenute non versate.
(Italia Oggi del 9 settembre 2015 – Andrea Bongi pag. 30)
Monza e Brianza – Desio 10/09/2015