OMAGGI AZIENDALI

― 17 Dicembre 2013

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, facciamo il punto sul trattamento fiscale e sugli adempimenti formali relativi alla cessione degli omaggi aziendali a clienti e fornitori.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale degli omaggi aziendali, è innanzitutto opportuno ricordare che la normativa IVA è più gravosa rispetto a quella dell’imposizione diretta, poiché fissa la soglia massima per la detassazione a euro 25,82, contro gli euro 50 per la deducibilità integrale prevista per le imposte sui redditi.

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La disciplina sugli omaggi, come noto, regolamenta sia gli acquisti effettuati sia la cessione gratuita di beni. Dobbiamo ricordare innanzitutto che la cessione di un bene il cui costo unitario non supera la somma di euro 25,82 è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4) del D.P.R. n. 633 del 1972, purché la cessione riguardi beni il cui commercio o la cui produzione non rientri nell’attività propria dell’impresa. Ne consegue che l’impresa che cede gratuitamente beni la cui produzione o il cui commercio rientrano nella propria attività dovrà esercitare la detrazione al momento dell’acquisto e assoggettare all’imposta la successiva cessione gratuita. A tal fine, se non è determinato il corrispettivo della cessione, la base imponibile, ai sensi della lett. c), comma 2, art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, è costituita dal prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o dal prezzo di costo, determinati nel momento in cui le operazioni sono effettuate.

  Per quanto riguarda gli adempimenti formali, trattandosi di un’operazione imponibile, devono applicarsi le ordinarie regole previste dalle disposizioni normative. Deve ricordarsi che, nell’ipotesi in cui rinunci alla rivalsa, in luogo dell’emissione della fattura il contribuente potrà scegliere tra una delle seguenti alternative:

–          emissione dell’autofattura, con l’indicazione del valore normale dei beni, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta e con l’annotazione che si tratta di autofattura per omaggi per ciascuna cessione o mensile per tutte le cessioni effettuate nel mese; qualora si opti per quest’ultima alternativa, si ricorda che, al fine di vincere possibili presunzioni di vendita nell’eventualità di un controllo medio tempore, è opportuno che all’atto della cessione venga emesso il documento di trasporto;

–          annotazione su apposito registro degli omaggi dell’ammontare globale del valore normale delle cessioni effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distintamente per aliquota.

Particolare attenzione, da ultimo, deve essere prestata se la cessione gratuita è effettuata da un dettagliante. La cessione gratuita del bene, infatti, dovrebbe essere accompagnata dall’autofattura immediata per ciascuna cessione. Ora, poiché tale adempimento risulta oneroso sotto il profilo organizzativo e amministrativo, sarà opportuno emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale prestando attenzione a non lasciarli al destinatario dell’omaggio. In tal caso, se il bene viene consegnato dall’impresa presso il domicilio del beneficiario, sarà sufficiente non consegnare al destinatario lo scontrino o la ricevuta che hanno scortato il bene all’uscita dell’esercizio commerciale. Se l’omaggio viene consegnato al beneficiario presso la stessa sede dell’impresa cedente, il documento fiscale dovrebbe essere anch’esso consegnato al cessionario.

In alternativa allo scontrino, è possibile emettere il documento di trasporto oppure la ricevuta fiscale omettendo, nell’esemplare del destinatario, l’indicazione del valore normale dell’omaggio.

 

 

Monza e Brianza – Desio 16/12/2013

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