Con la pubblicazione ieri in Gazzetta Ufficiale (n.143) della legge di conversione n.89 del D.L. n.66/14 è diventata operativa la possibilità di attivare nuove rateazioni da parte dei debitori di Equitalia decaduti da precedenti piani di rientro. Con il provvedimento citato è stata, infatti, prevista la facoltà di presentare una domanda di rateazione entro la fine di luglio, allo scopo di ottenere una dilazione di durata non superiore a 72 rate. Questa facoltà è concessa solo ai soggetti che, alla data del 22 giugno 2013, hanno perso il beneficio del termine in precedenti rateazioni. L’individuazione della data di riferimento è legata all’entrata in vigore delle modifiche apportate con il D.L. n.69/13, sempre in materia di rateazione dell’Agente della riscossione. In forza delle nuove disposizioni, la durata massima dei piani di rientro può arrivare sino a 120 rate mensili, prorogabili sino ad ulteriori 120 rate, a fronte delle 72 rate previgenti. Inoltre la decadenza dal beneficio del termine si verifica con il mancato pagamento di otto rate, invece che delle due consecutive prima previste. Le prassi di Equitalia dovranno chiarire se, ai fini della documentazione da produrre in allegato alla domanda, valgono le istruzioni precedenti. Dovrebbe inoltre essere possibile richiedere una dilazione a rate crescenti, in modo da differire nel tempo lo sforzo finanziario. Va ricordato che la pendenza di un piano di dilazione produce numerosi effetti “collaterali” positivi. Va infine ricordata la facoltà di compensazione dei crediti d’imposta nel modello F24. Questa è vietata in presenza di debiti a ruolo scaduti superiori a 1.500 euro. Con la dilazione in corso, invece, non essendovi morosità del debitore, la compensazione resta possibile nel rispetto delle regole ordinarie.
(Il Sole 24 Ore del 24 giugno 2014 – Luigi Lovecchio pag. 39)
Monza e Brianza – Desio 24/06/2014