Le nuove black list saranno efficaci solo dal 2015 (Unico 2016). Per la compilazione di Unico 2015, periodo d’imposta 2014, pertanto, si dovrà far ancora riferimento alla previgente versione del D.M. 23.01.2002 per l’indeducibilità dei costi e al DM 21.11.2001 per la Cfc (controlled foreign companies), senza tener conto delle modifiche apportate dai nuovi decreti pubblicati sulla G.U. 107 dell’11.05.2015. La questione non sembra essere in discussione per la black list valevole ai fini della Cfc, mentre qualche dubbio potrebbe sorgere per l’individuazione dei paradisi fiscali ai fini dell’applicazione dell’indeducibilità dei costi ex art.110, co.10-12 bis, d.P.R. 917/86. L’ultimo periodo del co. 680 della legge di stabilità 2015 (L. n.190/14) prevede espressamente che le disposizioni di cui al presente comma si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Questo significa che nella stragrande maggioranza dei casi, ai fini dell’applicazione della Cfc: per il periodo d’imposta 2014 (Unico 2015) si dovrà far riferimento al dm 21.11.2001 senza tener conto delle modifiche introdotte dal dm 30 marzo 2015; a partire, invece, dal periodo d’imposta 2015 il punto di riferimento sarà rappresentato dalla black list ridisegnata a opera del DM 30 marzo 2015. Per quanto riguarda, invece, la black list da utilizzare per l’applicazione dell’indeducibilità dei costi si deve far riferimento pertanto alla data di entrata in vigore della L. 190/14 (legge di stabilità 2015). È dunque corretto ritenere che, anche in questo caso, la nuova black list non possa trovare applicazione (retroattiva) per il periodo d’imposta 2014.
(Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2015 – Gioacchino De Pasquale pag. 30)
Monza e Brianza – Desio 14/05/2015