Dopo la conversione in legge dell’ecobonus, la previsione della nullità del contratto di compravendita per mancanza dell’APE (Attestazione di Prestazione Energetica) ha effetti sulle compravendite immobiliari.
In particolare, si ricorda che La legge n. 90 del 2013 , di conversione in legge del D.L. 63 del 2013 , ha introdotto, in sostituzione del “vecchio” ACE (Attestato di Certificazione Energetica) il nuovo APE (Attestato di Prestazione Energetica), rendendone obbligatoria l’allegazione a compravenditens e nuove locazioni.
All’inizio non c’erano stati particolari problemi applicativi ma la legge di conversione, entrata in vigore il 4 agosto, ha inaspettatamente inasprito l’obbligo, dettando la sanzione della nullità per i contratti la cui stipula non sia ossequiosa dell’obbligo di allegazione dell’attestato.
La nullità genera inevitabile paralisi, sia perché senza l’attestato non si può procedere sia perché, probabilmente, non è difficile che si vada a concludere nel senso che l’attestato non regolarmente confezionato sia equiparabile ad un certificato inesistente, con la conseguente applicabilità, anche in questo caso, della sanzione della nullità.
Viene evidenziato, inoltre, che la questione è ancor più complicata dal fatto che, nella materia in questione, la legislazione statale vige fin tanto che la Regione non provveda con propria legislazione, la quale, per prevalere su quella statale, non può essere una normativa “qualsiasi”, ma deve essere una normativa “specificamente” emanata in attuazione della direttiva 2010/31/UE.
(Il Sole 24 Ore del 7 agosto 2013 )
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Monza e Brianza – Desio 08/08/2013