Con riguardo al nuovo tributo TARES dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, l’art. 10, comma 2, DL n. 35/2013, ha disposto, limitatamente al 2013 e in deroga a quanto previsto dall’art. 14, DL n. 201/2011, che il Comune:
– può stabilire il numero di rate e le relative scadenze di versamento;
– può inviare al contribuente i modelli precompilati predisposti ai fini della TARSU / TIA o indicare altre modalità di versamento;
– non può incrementare la maggiorazione standard;
– può, ai fini della riscossione, continuare ad avvalersi dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Il DL n. 135/2012, modificando l’art. 14, comma 4, DL n. 201/2011, ha più specificatamente individuato le aree escluse da TARES, rappresentate dalle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (adibiti a civile abitazione o diversi dalle civili abitazioni) e dalle aree comuni condominiali ex art. 1117, C.c. (ad esempio, locali portineria e alloggio del portiere, lavanderia, per il riscaldamento centrale, stenditoi e per altri simili servizi in comune), non detenute o occupate in via esclusiva, comprese le aree adibite a verde. Rimangono soggette all’imposta le aree scoperte operative.