Come noto, nel corso del 2013 una serie di disposizioni, nell’ottica di riformare la tassazione del comparto immobiliare e dei servizi comunali ad essi correlati, ha modificato la struttura dell’IMU prevedendo, in particolare, una specifica agevolazione per gli gli immobili costruiti dalla imprese edili e non ancora venduti (immobili merce). Con riferimento agli “immobili merce” l’art. 2, DL n. 102/2013, c.d. “Decreto IMU”, ha disposto quanto segue:
– per il 2013: “non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria … relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno”;
– per il 2014: “sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Monza e Brianza – Desio 16/12/2013