I recenti interventi legislativi in materia di depenalizzazione hanno interessato anche la normativa antiriciclaggio: nella sostanza dal 6 febbraio 2016 tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e della multa sono state trasformate in illecito ammnistrativo. In particolare, l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, cosi come previsti dal D.Lgs. 231/ 2007, saranno punite con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. La platea dei soggetti interessati dalla normativa è molto ampia: professionisti, intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, nonché soggetti che svolgono attività finanziarie per conto terzi. La normativa sulle sanzioni ammnistrative prevede che la violazione debba essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora non sia possibile eseguire una contestazione immediata, la contestazione della violazione deve essere notificata agli obbligati entro 90 giorni dall’accertamento, se residenti nel territorio italiano, entro 360 giorni se all’estero. Qualora non vengano rispettati questi termini, il giudice può dichiarare estinta l’obbligazione e l’autorità preposta che ha accertato la violazione dovrà inviare il relativo verbale al Mef.
(Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2016 – Valerio Vallefuoco pag. 39)
Monza e Brianza – Desio 28/02/2016