NELL’ANTIRICICLAGGIO LE OMISSIONI ESCONO DAL PENALE

― 28 Febbraio 2016

I recenti interventi legislativi in materia di depenalizzazione hanno interessato anche la normativa antiriciclag­gio: nella sostanza dal 6 febbraio 2016 tutte le ipotesi che prevedevano la sanzione penale della ammenda e del­la multa sono state trasformate in illecito ammnistrativo. In particolare, l’omessa identificazione della clientela e l’omessa registrazione di documenti ed informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata verifica, cosi come previsti dal D.Lgs. 231/ 2007, saranno punite con la sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro che va da un minimo di 5.000 a un massimo di 30.000 euro. La platea dei soggetti inte­ressati dalla normativa è molto ampia: professionisti, intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi, nonché soggetti che svolgono attività finanziarie per conto terzi. La normativa sulle sanzioni ammnistrative prevede che la violazione debba essere contestata immediatamente sia al trasgressore sia alla persona coobbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Qualora non sia possibile eseguire una contestazione immediata, la contestazione della violazione deve essere notificata agli obbligati entro 90 giorni dall’accerta­mento, se residenti nel territorio italiano, entro 360 giorni se all’estero. Qualora non vengano rispettati questi termini, il giudice può dichiarare estinta l’obbligazione e l’autorità preposta che ha accertato la violazione dovrà inviare il relativo verbale al Mef.

(Il Sole 24 Ore del 17 febbraio 2016 – Valerio Vallefuoco pag. 39)

 

 

Monza e Brianza – Desio 28/02/2016

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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