Per i lavori edili dei soggetti privati, dal 1° gennaio 2015 il documento unico di regolarità contributiva (Durc) è ritornato ad avere 90 giorni di validità, invece di 120. L’articolo 31, co.8 sexies, D.L. n.69/13 (decreto del Fare) aveva stabilito che «fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma 5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati». La novità introdotta dal comma 5 riguardava appunto il Durc, in quanto veniva stabilito che il documento unico di regolarità contribuvia «rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio». Quanto previsto dall’art.31, co.8 sexies, però, aveva validità fino alla fine del 2014. Poiché nel frattempo non vi è stata alcuna proroga, si deve ritenere ripristinata la validità di 90 giorni dalla data del rilascio, fissata in precedenza dall’art.39 septies D.L. n.273/05 e successivamente richiamato dall’art.7 D.M. del 24 ottobre 2007 il quale, oltre la durata, stabilisce le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Durc, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale e di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo.
(Il Sole 24 Ore del 20 gennaio 2015 – Luigi Caiazza pag. 43)
Monza e Brianza – Desio 21/01/2015