La maggiorazione di ammortamenti e canoni per i beni nuovi acquisiti nel periodo agevolato non si estende all’Irap neppure per i soggetti che determinano il valore della produzione applicando le regole delle imposte dirette. Via libera, invece, per la deduzione integrale ai fini Ires o Irpef della maggiorazione del 40%, prevista dalla Legge di Stabilità, per i beni strumentali nuovi di costo unitario inferiore a 516,46 euro e per quelli acquistati dai soggetti nel regime dei minimi. Ovviamente non per i forfettari, i cui costi non sono altro che una quota ideale prefissata dei ricavi o compensi. Altro tema frequente è quello del trattamento dei contributi in conto impianti ai fini della determinazione della quota di ammortamento deducibile in Unico per effetto della maggiorazione del costo. In proposito si ritiene che l’Agenzia possa riproporre quanto affermato con circolare n. 5/E/2015 (paragrafo 4.2) con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 18, D.L. 91/2014. In quella sede venne chiarito che «il costo del bene agevolabile» (nel nostro caso, ai fini della maggiorazione) «è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi».
(Il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2016 – Giorgio Gavelli pag. 33)
Monza e Brianza – Desio 06/02/2016