Domani entra in vigore il D.Lgs. n.128/15 e con esso il nuovo regime del raddoppio dei termini in presenza di fatti penalmente rilevanti (art.43, co.3 d.P.R. n.600/73 e 57, co.3, d.P.R. n.633/72. Per effetto della novella, infatti, l’affermazione contenuta in quella sentenza, secondo cui coesisterebbero due termini autonomi e distinti di accertamento (uno “breve” e uno “lungo” in presenza dell’obbligo di denuncia), va superata. Ma non solo, perché, a ben vedere, risulta messa in discussione la ragione stessa del raddoppio dei termini. Con il nuovo regime, infatti, per poter beneficiare del raddoppio occorrerà non tanto e solo che sussista l’obbligo di denuncia (art.331 del Codice di procedura penale) quanto che questa denuncia sia concretamente ed effettivamente presentata (come del resto prescritto dalla legge delega) – prima importante novità –, nonché e soprattutto che ciò venga fatto – seconda novità – entro i termini ordinari di accertamento. Con l’effetto che da domani 2 settembre non si potrà più parlare di due termini “ordinari”, ma di uno solo, prorogabile eventualmente ma solo se e in quanto la denuncia viene presentata prima della sua scadenza. Perché si dovrebbe allora assistere a un superamento delle ragioni stesse del raddoppio dei termini? Semplicemente perché, a questo punto, non è chiaro a cosa serva il raddoppio dei termini. Se la denuncia deve essere inoltrata entro i 4/5 anni dettati in via ordinaria per la rettifica dell’accertamento, questo significa che le indagini vanno concluse e i fatti accertati entro quei termini.
(Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2015 – Andrea Carinci pag. 8)
Monza e Brianza – Desio 10/09/2015