MEDIAZIONE TRIBUTARIA OBBLIGATORIA 2014

― 28 Febbraio 2014

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E evidenzia che a seguito delle modifiche introdotte dal citato comma 611 la presentazione dell’istanza di mediazione costituisce, ora, condizione di procedibilità del ricorso (in precedenza rilevava come condizione di ammissibilità del ricorso).

A seguito della presentazione dell’istanza da parte del contribuente è attivata la mediazione che deve essere conclusa entro 90 giorni dalla ricezione della stessa dall’Ufficio.

Soltanto alla scadenza del termine di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio, in mancanza di accoglimento totale o di un accordo di mediazione, l’istanza produce gli effetti del ricorso e quindi decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (ad esempio, deposito del ricorso nei 30 giorni successivi) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali.

Sul punto nella citata Circolare n. 1/E l’Agenzia precisa che:

–         l’Ufficio può eccepire l’improcedibilità del ricorso entro 150 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione (90 giorni di mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio) in sede di costituzione in giudizio o in sede di deposito delle controdeduzioni ex art. 23, comma 3, D.Lgs. n. 546/92. Il decorso dei 90 giorni per la costituzione in giudizio va rispettato da parte del contribuente anche nell’ipotesi in cui lo stesso, impugnando un atto emesso dall’Agente della riscossione, contesti l’attività dell’Agente e dell’Agenzia delle Entrate;

–         se la Commissione fissa l’udienza prima del termine ex art. 17-bis (90 giorni per la mediazione + 60 giorni per la costituzione in giudizio + 30 giorni avviso di trattazione) l’Ufficio prima dell’udienza si costituisce in giudizio ed eccepisce l’improcedibilità del ricorso. Nel caso il cui il Giudice non accolga tale eccezione di improcedibilità “e da ciò derivi un ostacolo” alla difesa la sentenza può essere impugnata dall’Ufficio per violazione del citato art. 17-bis.

Come precisato dall’Agenzia nella Circolare n. 1/E in esame a prescindere dalla formulazione di una specifica richiesta da parte del contribuente la presentazione dell’istanza di mediazione comporta ora la sospensione ex lege dell’esecuzione dell’atto impugnato per 90 giorni.

 

Monza e Brianza – Desio 28/02/2014

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