MARCA DA BOLLO SU FATTURE SENZA IVA

― 9 Maggio 2014

Va applicata la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro. Occorre farlo all’atto di emettere il documento, nell’esemplare da consegnare al cliente. Anche se in sede di control­lo sarebbe più semplice esibire tutte le marche da bollo appiccicate in tutte le fatture emesse ed archiviate, questa pratica è errata: la norma parla di documenti «spediti e consegnati» (o di ricevute «rilasciate dal cre­ditore»). Anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute «è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce» (risoluzione n. 444/E/08), sono solidalmen­te obbligati a pagare l›imposta, oltre che delle eventuali sanzioni amministrative, tutte le parti che sottoscri­vono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo (art.22, d.P.R. 642/72). Se nel documento manca il bollo, chi lo riceve è esente da responsabilità solo se lo presen­ta entro 15 giorni all’Ufficio del registro e provvede a pagare la sola imposta dovuta. In tal caso, la sanzione colpisce solo chi doveva applicare il bollo in origine. Se la spesa principale è detraibile o deducibile ai fini Ir­pef (ad esempio, le fatture per visite, analisi e ricoveri), il contribuente che ha regolarizzato la marca da bol­lo può considerarla accessoria al costo principale e può detrarla o dedurla. In generale, le fatture spedite e consegnate, oltre che le ricevute rilasciate dal creditore sono soggette «fin dall’origine» all’imposta di bollo di 2 euro (DM 24 maggio 2005; prima del 1° giugno 2005 era di 1,29 euro e prima del 26 giugno 2013 era di 1,81 euro). Sono esenti dall’imposta di bollo, però, se assoggettate a Iva (art.6, tabella, allegato B, d.P.R. 642/72). Infine, se la fattura (o la ricevuta) riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, si applica il bollo, se questi ultimi superano i 77,47 euro (art.13, tariffa, allegato A, d.P.R. 642/72). Sono esenti dall’imposta di bollo, invece, le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e compe­tenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (art.26, tabella, allegato B, d.P.R. 642/1972).

(Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2014 – Luca De Stefani pag. 40)

 

 

Monza e Brianza – Desio 09/05/2014

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