Va applicata la marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza Iva di importo superiore a 77,47 euro. Occorre farlo all’atto di emettere il documento, nell’esemplare da consegnare al cliente. Anche se in sede di controllo sarebbe più semplice esibire tutte le marche da bollo appiccicate in tutte le fatture emesse ed archiviate, questa pratica è errata: la norma parla di documenti «spediti e consegnati» (o di ricevute «rilasciate dal creditore»). Anche se l’obbligo di apporre la marca da bollo sulle fatture o sulle ricevute «è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce» (risoluzione n. 444/E/08), sono solidalmente obbligati a pagare l›imposta, oltre che delle eventuali sanzioni amministrative, tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo (art.22, d.P.R. 642/72). Se nel documento manca il bollo, chi lo riceve è esente da responsabilità solo se lo presenta entro 15 giorni all’Ufficio del registro e provvede a pagare la sola imposta dovuta. In tal caso, la sanzione colpisce solo chi doveva applicare il bollo in origine. Se la spesa principale è detraibile o deducibile ai fini Irpef (ad esempio, le fatture per visite, analisi e ricoveri), il contribuente che ha regolarizzato la marca da bollo può considerarla accessoria al costo principale e può detrarla o dedurla. In generale, le fatture spedite e consegnate, oltre che le ricevute rilasciate dal creditore sono soggette «fin dall’origine» all’imposta di bollo di 2 euro (DM 24 maggio 2005; prima del 1° giugno 2005 era di 1,29 euro e prima del 26 giugno 2013 era di 1,81 euro). Sono esenti dall’imposta di bollo, però, se assoggettate a Iva (art.6, tabella, allegato B, d.P.R. 642/72). Infine, se la fattura (o la ricevuta) riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, si applica il bollo, se questi ultimi superano i 77,47 euro (art.13, tariffa, allegato A, d.P.R. 642/72). Sono esenti dall’imposta di bollo, invece, le quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato (art.26, tabella, allegato B, d.P.R. 642/1972).
(Il Sole 24 Ore del 9 maggio 2014 – Luca De Stefani pag. 40)
Monza e Brianza – Desio 09/05/2014