LOCAZIONI DISDETTE

― 27 Novembre 2013

Quando un contratto di locazione viene interrotto prima della sua scadenza naturale, con disdetta comunicata alla parte con raccomandata A/R, è obbligatorio provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate della risoluzione anticipata del contratto, versando l’imposta di registro in misura fissa; altrimenti, i canoni di lo­cazione, pur se non percepiti, concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile. La giurisprudenza tributaria, tuttavia, non è unanime sul punto. C’è chi ritiene che l’omissione o il ritardo nella registrazione della risoluzione non possa dar luogo alla tassazione di un canone di locazione nella sostanza inesistente per effetto della disdetta del contratto tra le parti. È il contrasto che si evince dall’analisi di due sentenze emesse quasi in contemporanea dalle Commissioni tributarie meneghine: la n. 147/35/13 della CTP di Milano – in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo l’assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione, in caso di mancata o intempestiva registrazione della risoluzione – e la n. 95/46/13 della CTR di Milano – ove il giudice d’appello ha invece ritenuto illegittima la tassazione di un contratto ormai inesistente, nonostante la tardiva registrazione della risoluzione, avvenuta oltre cinque anni dopo la disdetta. La posizione dell’Agenzia delle entrate è quella di ricondurre a tassazione i canoni derivanti da un contratto di locazione interrotto prima della scadenza naturale, se il locatore non comunica tempestivamente all’amministrazione finanziaria la risoluzione di detto contratto, versando la relativa imposta di registro in misura fissa.

(Italia Oggi 7 del 25 novembre 2013 – Benito Fuoco e Nicola Fuoco pag. 12)

 

 

Monza e Brianza – Desio 27/11/2013

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Utilizzo credito IVA 2024

Utilizzo credito IVA 2024

― 29 Gennaio 2025

L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2024, risultante dal mod. IVA 2025: fino a euro 5.000, non richiede alcun adempimento "preventivo"; per importi superiori a euro 5.000, è necessario presentare il mod. IVA 2025 con apposizione del visto di conformità.

Leggi tutto
LEGGE FINANZIARIA 2025

LEGGE FINANZIARIA 2025

― 22 Gennaio 2025

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo prevede una serie di ulteriori novità: Novità del regime forfetario Il regime forfetario è stato oggetto di alcune “modifiche” ad opera della Finanziaria 2025 e del c.d. “Collegato Lavoro 2024”.

Leggi tutto
Finanziaria 2025 – la Mini IRES

Finanziaria 2025 – la Mini IRES

― 22 Gennaio 2025

Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. "Mini IRES" premiale, ossia la possibilità di applicare l'imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.

Leggi tutto

Vuoi diventare nostro cliente?

Il nostro team è a disposizione per ogni esigenza

Contattaci