Quando un contratto di locazione viene interrotto prima della sua scadenza naturale, con disdetta comunicata alla parte con raccomandata A/R, è obbligatorio provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle entrate della risoluzione anticipata del contratto, versando l’imposta di registro in misura fissa; altrimenti, i canoni di locazione, pur se non percepiti, concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile. La giurisprudenza tributaria, tuttavia, non è unanime sul punto. C’è chi ritiene che l’omissione o il ritardo nella registrazione della risoluzione non possa dar luogo alla tassazione di un canone di locazione nella sostanza inesistente per effetto della disdetta del contratto tra le parti. È il contrasto che si evince dall’analisi di due sentenze emesse quasi in contemporanea dalle Commissioni tributarie meneghine: la n. 147/35/13 della CTP di Milano – in cui il giudice di prime cure ha ritenuto legittimo l’assoggettamento a tassazione dei canoni di locazione, in caso di mancata o intempestiva registrazione della risoluzione – e la n. 95/46/13 della CTR di Milano – ove il giudice d’appello ha invece ritenuto illegittima la tassazione di un contratto ormai inesistente, nonostante la tardiva registrazione della risoluzione, avvenuta oltre cinque anni dopo la disdetta. La posizione dell’Agenzia delle entrate è quella di ricondurre a tassazione i canoni derivanti da un contratto di locazione interrotto prima della scadenza naturale, se il locatore non comunica tempestivamente all’amministrazione finanziaria la risoluzione di detto contratto, versando la relativa imposta di registro in misura fissa.
(Italia Oggi 7 del 25 novembre 2013 – Benito Fuoco e Nicola Fuoco pag. 12)
Monza e Brianza – Desio 27/11/2013