In caso di cessazione della locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo dovuta a cause diverse dall’inadempimento, dalla disdetta o dal recesso anticipato del conduttore, quest’ultimo ha diritto a un’indennità, denominata appunto “indennità per la perdita dell’avviamento”. Vediamo meglio di cosa si tratta.
Tale indennità consiste in un risarcimento pari a 18 mensilità dell’ultimo canone corrisposto; in caso di locazioni alberghiere le mensilità sono 21.
L’importo così determinato spetta anche nel caso in cui il conduttore rifiuti il rinnovo della locazione alle nuove proposte del locatore.
L’indennità quindi non è dovuta in caso di:
- inadempimento del conduttore;
- disdetta del conduttore;
- recesso anticipato del conduttore;
- procedura fallimentare in corso a carico del conduttore.
Inoltre, l’indennità non è dovuta in caso di attività:
- che non comportano contatti con il pubblico;
- professionali e di lavoro autonomo;
- di carattere transitorio;
- esercitate in immobili complementari o interni in stazioni ferroviarie, porti e aeroporti, aree di servizio stradale e autostradale e villaggi turistici.
L’indennità è tassata sia in capo al soggetto erogante (locatore), sia in capo al soggetto percipiente (conduttore).
Monza e Brianza – Desio 01/09/2014