L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 22/E del 28 giugno, ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità IVA nel settore immobiliare introdotte dall’articolo 9 del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012.
In particolare è stato precisato che l’opzione per l’applicazione dell’IVA sui canoni di locazione relativi ai contratti in corso al 26 giugno 2012 deve risultare da un atto integrativo del contratto di locazione: tale atto integrativo del contratto di locazione, non è soggetto all’obbligo di registrazione e non è necessario portarlo a conoscenza dell’Amministrazione finanziaria.
La registrazione è quindi facoltativa (tassa minima di registro di 67 euro).
Secondo l’autore la registrazione è obbligatoria quando le parti hanno concordato di ridurre il canone di locazione al fine di considerare il precedente importo ad IVA compresa.
Infine, la circolare precisa che l’opzione per l’IVA può essere effettuata in qualsiasi momento e quindi, ad esempio, dal mese di luglio 2013 con effetto dai canoni riscossi dopo tale data.
L’opzione comunicata mediante raccomandata in base alla risoluzione n. 2/2008 è valida ma deve essere integrato il contratto.
(Il Sole 24 Ore del 29 giugno 2013)
Monza e Brianza – Desio 05/07/2013