La comunicazione telematica delle lettere di intento sarà effettuata direttamente dall’esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. Il fornitore potrà quindi emettere fatture senza addebito di Iva dopo aver ricevuto dall’esportatore abituale (e riscontrato telematicamente) la lettera d’intento e la relativa ricevuta telematica. L’articolo 20 del decreto semplificazioni, approvato definitivamente giovedì scorso, riscrive completamente la procedura attraverso cui l’esportatore abituale può beneficiare dell’acquisto di beni e servizi in regime di non imponibilità Iva. La comunicazione telematica da parte dell’esportatore deve essere effettuata per le lettere d’intento che esplicano efficacia a partire dal 2015. Pertanto, letteralmente, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2015. L’unico onere che resta in capo al fornitore/prestatore (oltre alla verifica dei documenti ricevuti) è quella di riepilogare nella dichiarazione annuale Iva i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.
(Il Sole 24 Ore del 4 novembre 2014 – Matteo Balzanelli e Massimo Sirri pag. 43)
Monza e Brianza – Desio 05/11/2014