È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2025. Il testo definitivo prevede una serie di ulteriori novità:
Novità del regime forfetario
Il regime forfetario è stato oggetto di alcune “modifiche” ad opera della Finanziaria 2025 e del c.d. “Collegato Lavoro 2024”. In particolare:
- la Finanziaria 2025 ha innalzato da euro 30.000 a euro 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente / assimilato per accedere / uscire dal regime;
- nell’ambito del c.d. “Collegato Lavoro 2024” è precisato che la causa ostativa all’applicazione del regime per i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro / ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti, non si applica ai soggetti iscritti in Albi / Registri esercenti attività professionali;
- infine i soggetti forfetari possono beneficiare della riduzione al 50% dei contributi IVS in caso di inizio attività dal 2025.
Imposta sostitutiva cripto-attività
E’ disposto l’aumento dal 26% al 33% dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate dall’1 gennaio 2026 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività.
Inoltre è stata eliminata la soglia di esenzione di euro 2.000 sotto la quale le plusvalenze / altri proventi realizzati dall’1 gennaio 2025 mediante rimborso / cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non sono soggette all’imposta sostitutiva (26% per il 2025 / 33% dal 2026)
Rivalutazione terreni e partecipazioni
È confermata l’introduzione “a regime” della rideterminazione del costo d’acquisto di:
- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.
I terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell’1 gennaio di ciascun anno, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
È fissato al 30 novembre del medesimo anno il termine entro il quale provvedere alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima.
In sede di approvazione è stato previsto l’aumento dal 16% al 18% dell’imposta sostitutiva da versare entro la predetta data (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo).
Assegnazione / cessione agevolata beni d’impresa
Viene riproposta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili e mobili ai soci, consentendo alle società di persone / capitali di assegnare / cedere ai soci, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva:
- gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione;
- i beni mobili iscritti in Pubblici registri non utilizzati come beni strumentali.
L’assegnazione / cessione va effettuata entro il 30 settembre 2025 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, se prescritto, alla data del 30 settembre 2024, ovvero che vengano iscritti entro il 30 gennaio 2025 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore all’1 ottobre 2024.
Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
Al fine di far emergere in modo puntuale l’eventuale incoerenza tra incassi (da transato elettronico) e scontrini emessi”, con l’integrazione dell’art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è confermato che il Registratore telematico (RT) deve garantire, oltre all’inalterabilità e sicurezza dei dati, anche la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.
Tracciabilità spese di trasferta e rappresentanza
La finanziaria stabilisce che dal 2025 la non tassazione / deducibilità delle seguenti spese è subordinata al pagamento con modalità tracciate (versamento bancario / postale, carte di debito / credito e prepagate, assegni bancari / circolari):
- rimborso spese trasferte / missioni fuori dal territorio comunale, quali vitto, alloggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di lavoratori dipendenti (ex art. 51, comma 5, TUIR);
- spese prestazioni alberghiere / somministrazione di alimenti / bevande / viaggi e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al cliente, nonchè rimborso analitico delle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 54, comma 6-ter, TUIR);
- spese vitto / alloggio, nonchè rimborso analitico spese di viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposte a lavoratori autonomi (ex art. 95, comma 3-bis, TUIR);
- spese di rappresentanza (ex art. 108, comma 2, TUIR).
Bonus elettrodomestici
Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l’incremento dell’efficienza energetica nell’ambito domestico, la riduzione dei consumi, è riconosciuto, per il 2025, un contributo per l’acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotti nell’UE, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito.
Il predetto contributo è concesso in misura non superiore al 30% del costo di acquisto e per un importo non superiore a euro 100 per ciascun elettrodomestico (euro 200 se il nucleo familiare dell’acquirente ha un ISEE inferiore a euro 25.000 annui); è fruibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico.
Imposta di registro prima casa
In materia di agevolazioni “prima casa”, è previsto che il soggetto già proprietario della “prima casa” può acquistare la “nuova prima casa” applicando le relative agevolazioni (aliquota ridotta dell’imposta di registro pari al 2%) anche se risulta ancora proprietario del primo immobile a condizione che lo stesso sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
In sede di approvazione della legge finanziaria 2025 è stata modificata “prorogando” di 12 mesi (passando da 1 anno a 2 anni) il periodo di tempo per l’alienazione degli immobili da destinare a prima abitazione.
Se entro detto termine (2 anni) la “vecchia prima casa” non viene venduta, vengono meno le condizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota ridotta.
Riduzione contributi nuovi artigiani e commercianti
Viene previsto che i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla Gestione IVS artigiani / commercianti, che percepiscono redditi d’impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere la riduzione contributiva al 50%.
La riduzione contributiva, richiesta dall’interessato all’INPS:
- è riconosciuta per 36 mesi senza soluzione di continuità dalla data di avvio dell’attività d’impresa / primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra l’1 gennaio – 31 dicembre 2025;
- è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota.
Obbligo PEC amministratori di società
In sede di approvazione della finanziaria 2025, l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC), da comunicare al Registro Imprese, già previsto per le ditte individuali / società, è esteso agli amministratori di società.
Detrazione lavori edili
Nell’ambito della Finanziaria 2025 sono previste una serie di modifiche riguardanti sia le detrazioni “ordinarie” che il “Superbonus”, in parte già presenti nel testo del disegno di legge ed in parte introdotte in sede di approvazione definitiva.
In particolare si evidenzia che per le spese 2025:
- la detrazione “ordinaria” spettante per gli interventi di recupero edilizio / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico è ridotta al 50% se i lavori sono eseguiti sull’abitazione principale dal proprietario / titolare di un diritto reale di godimento. Negli altri casi la detrazione è ridotta al 36%;
- il “Superbonus” del 65% (per condomini ed edifici con più unità immobiliari) riguarda esclusivamente gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulta presentata la CILA / richiesta del titolo abilitativo per la demolizione e ricostruzione;
- non rientrano più tra le spese agevolabili quelle relative alla sostituzione dell’impianto esistente con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Mini IRES
Ritorna (soltanto per il 2025) la c.d. “Mini IRES” premiale, ossia la possibilità di applicare l’imposta nella misura ridotta del 20% anzichè in quella ordinaria del 24%.
Tale “premio” è riconosciuto alle imprese che:
- accantonano almeno l’80% dell’utile 2024 ad una specifica riserva;
- effettuano investimenti in beni strumentali nuovi (Industria 4.0 – Transizione 5.0) per un importo pari ad almeno il 30% dell’utile accantonato e comunque non inferiore al 24% dell’utile 2023 (l’ammontare degli investimenti deve essere comunque superiore a euro 20.000);
- nel 2025 effettuano nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato, con un incremento occupazionale pari almeno all’1% rispetto al 2024. Inoltre: il numero di unità lavorative per anno (ULA) non deve diminuire rispetto alla media 2024-2022; l’impresa non deve aver fatto ricorso alla CIG nel 2024-2025.