LEGGE DI STABILITA’ – STOP AL CONTANTE PER GLI AFFITTI

― 10 Gennaio 2014

Dal 1° gennaio 2014 i canoni di locazione riguardanti gli immobili abitativi potranno essere corrisposti solo con mezzi tracciabili in ragione del divieto all’uso del contante introdotto dalla legge di stabilità per il 2014. Ecco quali saranno gli effetti di questa novità legislativa.

locazione

La norma è contenuta all’art.1, comma 50, della L. n. 147/2013 che introduce all’art. 12 del D.L. 6/12/2011, n, 201 (c.d. decreto Monti), convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2022, dopo il comma 1 il seguente comma 1.1: “in deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.”

È il caso di evidenziare quanto segue:

–         La norma in commento si applica a prescindere dall’importo dei canoni. Pertanto, indipendentemente dal relativo ammontare (anche se di modesto importo), i canoni locativi vanno corrisposti con modalità tracciabile;

–         Si tratta di una novità che riguarda le locazioni abitative. Per come è formulata la norma si ritiene che il divieto del contante possa riguardare anche le locazioni abitative temporanee e a uso turistico;

–         La tracciabilità del pagamento dei canoni resta esclusa per i corrispettivi legati agli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

–         Nulla viene disposto per quanto concerne le locazioni commerciali dove si continuerà ad applicare il divieto dell’uso del contante per importi superiori a € 999,99;

–         I pagamenti dei canoni locativi dovranno avvenire con modalità che ne consentano la tracciabilità: assegni, carte di credito, bonifici e altre modalità tracciabili;

–         In caso di violazione della normativa in esame la sanzione prevista va dall’1% al 40% dell’importo trasferito (art. 58, D. lgs.231/2007).

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