LEGGE DI STABILITA’ 2016

― 20 Gennaio 2016

DETRAZIONE IVA ACQUISTO IMMOBILI RESIDENZIALI CLASSE ENERGETICA A E B

Ai fini dell’Irpef, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

La detrazione è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

ALIQUOTA RITENUTA DIVIDENDI

Per effetto della riduzione dell’aliquota Ires, a decorrere dal 1.01.2017 la ritenuta d’imposta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,20% (anziché dell’1,375%), con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2016, sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella white list.

 Inoltre, è demandata a un apposito decreto la rideterminazione della percentuale di concorrenza al reddito imponibile di dividendi e plusvalenze su partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche, ora fissata al 49,72%, nonché quella relativa agli utili percepiti da enti non commerciali (ora pari al 77,74%).

Per i soggetti di cui all’art. 5 Tuir (società di persone e soggetti equiparati) le nuove percentuali non trovano applicazione.

PROROGA DETRAZIONE PER EFFICIENZA ENERGETICA 65%

La detrazione per interventi di efficienza energetica è confermata pari al 65% fino al 31.12.2016.

Per le spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, alcuni soggetti che si trovano nella “no tax area”, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si tratta di:

a) titolari di reddito di pensione non superiore a 7.500 euro, di redditi di terreni non superiori a 185,92 euro e dell’abitazione principale con le relative pertinenze;

b) titolari di lavoro dipendente e assimilati con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro ovvero a 4.800 euro.

Le detrazioni per interventi di efficienza energetica sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si applicano anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:

a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;

b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;

c) consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

PROROGA DETRAZIONE INTERVENTO RECUPERO EDILIZIO

La detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia è prorogata nella misura del 50% fino al 31.12.2016.

È prorogata al 31.12.2016 anche la detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, nonché di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, a favore dei contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia.

DETRAZIONE PER ACQUISTO DI MOBILI A FAVORE DI GIUOVANI COPPIE

Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute dal 1.01.2016 al 31.12.2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio non è cumulabile con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, né con il connesso bonus mobili.

AMMORTAMENTO AUMENTATO DEL 40% PER NUOVI BENI STRUMENTALI

Ai fini delle imposte sui redditi (ma non ai fini Irap), per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15.10.2015 al 31.12.2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

Fermo restando quanto disposto al punto precedente e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli autoveicoli a deducibilità limitata.

La disposizione non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla L. 208/2015 .

Le disposizioni non producono effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2015. La determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni.

Le disposizioni non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

 REGIME FORFETTARIO

Tra le condizioni per poter fruire del regime forfetario di cui all’art. 1, c. 54 L. 190/2014, previsto per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, non è più richiesto che i redditi conseguiti nell’anno precedente nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione siano in misura prevalente rispetto a quelli eventualmente percepiti come redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

 Tuttavia, non possono avvalersi del regime i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, l’aliquota d’imposta è stabilita nella misura del 5% (anziché riduzione del reddito di 1/3 per il primo periodo di imposta e per i 2 successivi). Tale disposizione si applica, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche.

 Il reddito forfetario costituisce base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35% (anziché mancata applicazione del minimale contributivo). La riduzione contributiva è applicabile per l’accredito della contribuzione (art. 2, c. 29 L. 335/1995).

ASSEGNAZIONE O CESSIONE AGEVOLATA AI SOCI DI BENI IMMOBILI NON STRUMENTALI

Le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30.09.2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli strumentali, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, possono applicare disposizioni agevolate a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

 Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2016 si trasformano in società semplici.

 Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, cessione o trasformazione.

Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell’imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene ex art. 9 Tuir, ovvero al valore catastale, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È possibile la rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1.01.2016 da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

 Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30.06.2016; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30.06.2016.

Sui valori rideterminati si applica un’imposta sostitutiva pari all’8%.

DETRAZIONE PER ONERI

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% anche dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

a) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse (non è più richiesto un rapporto di parentela);

b) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31.12, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.

Le disposizioni si applicano a partire dall’anno d’imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto è adottato entro il 31.01.2016.

IMU E TASI AL 50% PER UNITA’ IMMOBILIARE IN COMODATO AI FIGLI

Ai fini del calcolo dell’IMU, i Comuni non possono più considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale.

La base imponibile IMU (e Tasi) è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (figli o genitori) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) il contratto sia registrato;

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia;

c) il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione IMU.

IMPOSTA DI REGISTRO PER ACQUISTO PRIMA CASA

L’aliquota del 2% dell’imposta di registro prevista per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso considerate “prima casa” e per gli atti traslativi o consuntivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’ambientazione relativi alle stesse, si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non dichiara nell’atto di acquisto di non essere titolare su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, ossia nel caso in cui l’acquirente sia già proprietario di altro immobile per cui ha fruito delle agevolazioni per la prima casa; in tal caso è necessario che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto si applica quanto previsto nel caso di dichiarazione mendace.

 PAGAMENTO IN CONTANTI

È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro (anziché 1.000).

Per il servizio di rimessa di denaro la soglia è di 1.000 euro (money transfer).

È abrogata la disposizione che imponeva che i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l’importo, in forme e modalità che escludessero l’uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.

È abrogata la disposizione che richiedeva che tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedessero al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e, comunque, ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto.

Monza e Brianza – Desio 20/01/2016

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