La legge europea 2013-bis (L. n.161/14) modifica, dal 2014, l’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia (Ivafe introdotta in sede di conversione del D.L. n.201/11, all’art.19, nei commi da 18 a 23). La nuova Ivafe limita i propri effetti ai soli prodotti finanziari (e ai conti correnti e libretti di risparmio), eliminando il precedente richiamo alla più ampia categoria delle attività finanziarie estere. Si ricorda che per il 2014 l’imposta patrimoniale è pari allo 0,2% mentre, i conti correnti e i libretti di risparmio scontano l’imposta fissa pari a 34,20 euro (l’imposta fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annua non supera 5mila euro). Rimangono alcune perplessità sul trattamento delle quote di Srl estere; queste, infatti, dovevano essere considerate attività finanziarie e quindi soggette alla vecchia Ivafe. Le quote di Srl italiane sembrerebbero, invece, non rientrare nel concetto di prodotto finanziario ai fini dell’imposta di bollo (si veda al riguardo la scheda di lettura 99 dell’11 dicembre 2013 all’AC 1864). Da una siffatta ricostruzione emergerebbe, pertanto, che le quote di Srl estere dovrebbero, fatti salvi futuri chiarimenti amministrativi, essere considerate escluse dal campo di applicazione della nuova Ivafe.
(Il Sole 24 Ore del 8 gennaio 2014 – Giulia Pasquini e Alessio Vagnarelli pag. 41)
Monza e Brianza – Desio 08/01/2015