LA LOCAZIONE DI IMMOBILI

― 31 Maggio 2013

Il reddito che il proprietario ricava dalla locazione di un fabbricato (reddito effettivo) è tassato in maniera diversa a seconda del regime di tassazione scelto.

È possibile infatti distinguere un regime “ordinario” di tassazione da un nuovo sistema agevolato e alternativo: la “cedolare secca”.

 

IL REGIME ORDINARIO DI TASSAZIONE

 Nel regime ordinario, l’imponibile sul quale si deve calcolare l’Irpef dipende dal tipo di contratto stipulato.

In particolare, se l’immobile è locato:

–         a equo canone, il reddito da assoggettare all’Irpef è quello derivante dal canone annuo di locazione, ridotto del 15% a titolo forfetario (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano);

–         in regime di libero mercato, il reddito è dato dal valore più alto tra la rendita catastale (rivalutata del 5%) e il canone di locazione – aggiornato con le rivalutazioni Istat – ridotto del 15% (25% per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano). Dall’anno 2013, la riduzione forfetaria del 15%, sopra indicata, diminuisce al 5%, come previsto dall’art. 4, comma 74, della legge n. 92/2012;

–         a canone convenzionale, il reddito da assoggettare all’Irpef, determinato con le stesse modalità previste per i fabbricati affittati ad uso abitativo in regime di libero mercato, è ridotto ulteriormente del 30% se il fabbricato è sito in uno dei Comuni ad alta densità abitativa (così come individuati da appositi provvedimenti normativi). Il canone “convenzionale” è quello determinato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale (legge 9 dicembre 1998, n. 431). 

Il canone di locazione va dichiarato anche se non è stato effettivamente percepito. La legge prevede, però, che i canoni relativi a immobili ad uso abitativo non percepiti (per l’ammontare accertato dal giudice) non concorrono a formare il reddito a partire dal termine del procedimento di convalida di sfratto per morosità.

Inoltre, se il giudice conferma la morosità dell’affittuario anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti.

 

Disposizioni per contrastare il fenomeno delle locazioni sommerse

 Ai fini dell’accertamento dell’Irpef dovuta sui redditi dei fabbricati derivanti da immobili locati, è esclusa la possibilità per l’ufficio di rettificare il reddito, se il contribuente dichiara l’importo maggiore tra: il canone di locazione risultante dal contratto, ridotto del 15% (5% dal 2013) e il 10% del valore catastale dell’immobile (determinato applicando alla rendita catastale il moltiplicatore 120, cioè lo stesso moltiplicatore previsto ai fini dell’imposta di registro).

 Un’altra previsione è quella che riguarda i casi di omessa registrazione del contratto di locazione. In tali ipotesi, oltre alle sanzioni per la mancata registrazione, si presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. E quale importo del canone, su cui si dovrà pagare l’imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell’immobile.

 Un’altra misura di contrasto all’evasione introdotta dal 1° luglio 2010, è quella che prevede l’obbligo di comunicare i dati catastali dei beni immobili oggetto di contratti scritti o verbali di locazione o affitto, anche nei casi di cessioni, risoluzioni e proroghe (art. 19, comma 15, della legge n. 78/2010).

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta dovuta.

  

IL SISTEMA DELLA CEDOLARE SECCA

 Il regime della “cedolare secca” è stato introdotto nel 2011. Si tratta di un sistema alternativo e agevolato di tassazione del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative.

È facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione locate con essa.

 

In cosa consiste

 Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa in sostituzione dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo dovute sul contratto di locazione.

 

IMPOSTE DOVUTE CON IL REGIME

DELLA CEDOLARE SECCA

IMPOSTE

CHE NON SI VERSANO PIÙ

per i contratti di locazione a canone libero

21%

del canone annuo

stabilito dalle parti

Irpef

Addizionale regionale

Addizionale comunale

Imposta di registro

(compresa quella sulla risoluzione e

sulle proroghe del contratto di locazione)

Imposta di bollo

(compresa quella, se dovuta, sulla

per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano nei Comuni ad alta tensione abitativa e nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)

19%

del canone annuo

Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione

*Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti; gli altri comuni capoluogo di provincia.

 Le imposte sostitutive si applicano sul totale del canone annuo di locazione, senza considerare le deduzioni forfetarie previste nel regime ordinario di tassazione.

 

Contribuenti ed immobili interessati

 La cedolare secca è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locate (usufrutto, uso, abitazione). Non possono aderire le società e gli enti non commerciali.

Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono:

–         le unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati), locate per finalità abitative;

–         le relative pertinenze (solo se locate congiuntamente all’abitazione).

Con riferimento all’attività esercitata dal locatario e all’utilizzo dell’immobile locato, il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

Sono esclusi, inoltre, i contratti di locazione di immobili accatastati come abitativi, ma locati per uso ufficio o promiscuo.

Può essere esercitata l’opzione, invece, per i contratti di locazione conclusi con soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese, arti o professioni (compresi quelli con enti pubblici o privati non commerciali, purché risulti dal contratto di locazione la destinazione dell’uso abitativo dell’immobile).

 Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell’anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l’obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all’aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.

 

Opzione per il regime della cedolare secca

 Per avvalersi del regime della cedolare occorre esercitare l’opzione compilando, a seconda dei casi, il “modello Siria” o il “modello 69” (entrambi disponibili gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate in formato elettronico).

In linea generale, l’opzione va esercitata con la registrazione del contratto di locazione e vale per l’intera durata del contratto (salvo revoca). In caso di proroga del contratto, anche tacita, l’opzione deve essere esercitata entro il termine di versamento dell’imposta di registro (cioè entro 30 giorni dal momento della proroga).

Se l’opzione non è stata esercitata (né in sede di registrazione del contratto, né con la proroga), è sempre possibile accedere al regime per le annualità successive, esercitandola entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro dovuta annualmente (cioè entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità).

 Il modello Siria è un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l’esercizio dell’opzione per la cedolare secca.

Può essere utilizzato per i casi più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori, con omogeneità di opzioni e con contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l’apposito software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).

In particolare, il modello Siria può essere utilizzato solo se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche:

–         numero di locatori non superiore a tre;

–         tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca;

–          numero di conduttori non superiore a tre;

–          una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;

–          tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;

–          contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione (e non ulteriori pattuizioni).

 

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, l’opzione per la cedolare secca deve essere espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69).

Il modello si presenta in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Va utilizzato anche per le proroghe, le risoluzioni anticipate, eccetera.

 

Versamento dell’imposta sostitutiva

 L’imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell’Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dall’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (versamento con modello F24, con possibilità di compensare l’imposta dovuta con eventuali crediti).

 Per il versamento dell’acconto, dovuto nella misura del 95%, si applicano gli stessi criteri previsti per l’acconto Irpef.

In particolare, il pagamento va effettuato:

–         in un’unica soluzione, entro il 30 novembre, se l’importo è inferiore a 257,52 euro;

–         in due rate, se l’importo dovuto è superiore a 257,52 euro.

 

L’acconto non è dovuto quando l’anno di prima applicazione della cedolare secca è anche il primo anno di possesso dell’immobile, considerato che il relativo reddito nel precedente periodo di imposta non è stato assoggettato a imposta.

Anche per il saldo dell’imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per l’Irpef: il versamento va effettuato entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce, o entro il 16 luglio, con la maggiorazione dello 0,40% (nel 2013, rispettivamente, 17 giugno e 17 luglio).

 

Durata dell’opzione e revoca

 L’opzione obbliga il locatore ad applicare il regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. E’ sempre possibile esercitare l’opzione nelle annualità successive, rientrando nel regime della cedolare secca.

 

Effetti della cedolare secca

 Il reddito assoggettato a “cedolare secca” concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni, benefici legati al possesso di requisiti reddituali (ad esempio, per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per canoni di locazioni, ecc.) e per la determinazione dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

 

Per informazioni più dettagliate sul nuovo regime di tassazione agevolata delle locazioni, si rinvia ai provvedimenti emanati in materia dall’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/).

 

 REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI E PAGAMENTO IMPOSTA REGISTRO

 Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi Iva) devono essere registrati, qualunque sia il loro ammontare e se di durata superiore a 30 giorni complessivi nell’anno.

Il termine per la registrazione è di 30 giorni dalla data di stipula.

Un contratto di locazione può essere registrato sia telematicamente sia presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Registrazione telematica

 La procedura di registrazione telematica è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti.

Può essere effettuata direttamente dal contribuente o tramite un suo delegato o un intermediario abilitato a Entratel (commercialisti, Caf, agenzie immobiliari, organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, consulenti del lavoro, agenzie che svolgono attività di pratiche amministrative presso amministrazioni ed enti pubblici, iscritti all’albo dei geometri, eccetera).

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione appositi software gratuiti, prelevabili dal suo sito internet, che consentono di registrare il contratto e di pagare, se dovute, le imposte di registro e di bollo:

–         “Siria”, un programma utilizzabile da coloro che all’atto della registrazione scelgono il regime della “cedolare secca” (vedi paragrafo precedente). Si tratta di un’applicazione semplificata per registrare un contratto di locazione a uso abitativo. È sufficiente, infatti, indicare i dati del locatore, del conduttore, dell’immobile, del canone di locazione e la durata del contratto.

–         “Iris”, anche questo disponibile nella versione “web”, utilizzabile dai contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca. Il programma può essere utilizzato quando: il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre; si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione; il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione; il contratto non dà diritto alla riduzione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta di registro (es. contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni a elevata “tensione abitativa”).

–         “Contratti di locazione”, composto di due distinte applicazioni. Una, “Registrazione telematica dei contratti di locazione”, consente di registrare numerose tipologie di contratti, fra le quali le locazioni di immobili a uso abitativo, turistico, le locazioni di box e posti auto, immobili strumentali. Il prodotto mette a disposizione i testi dei contratti più comunemente usati e quelli previsti dai modelli ministeriali. È possibile inserire e modificare alcune clausole del contratto, che dovrà essere stampato, firmato e conservato. Il programma, inoltre, calcola direttamente le imposte dovute e chiede di indicare il numero di conto corrente sul quale sarà effettuato il prelievo. La registrazione si considera effettuata nel giorno in cui i dati trasmessi pervengono correttamente all’Agenzia delle Entrate.

 

Registrazione in ufficio

 La registrazione cartacea può essere effettuata in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, non necessariamente, quindi, in quello di competenza rispetto al proprio domicilio fiscale.

Occorre avere con sé:

–         almeno due originali (o un originale e una copia con firma in originale) del contratto da registrare;

–         un contrassegno telematico (ex marca da bollo) da 14,62 euro, da applicare su originali e copie, per ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe (a meno che non si sceglie il regime della cedolare secca, nel qual caso non è dovuta imposta di bollo);

–         il modello 69 per la richiesta di registrazione, compilato (che si può scaricare dal sito internet dell’Agenzia o prendere in ufficio);

–         la ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (copia del mod. F23), sempre che non si opti per la cedolare secca; in tal caso, infatti, non è dovuta l’imposta di registro, ma l’imposta sostitutiva (acconto e saldo), che deve essere versata entro gli stessi termini previsti per l’Irpef.

 

Se i contratti da registrare sono più di uno, bisogna utilizzare anche il modello RR nel quale vanno elencati gli atti presentati per la registrazione.

 

Il pagamento dell’imposta di registro

 I contribuenti che non scelgono il regime della cedolare secca devono versare l’imposta di registro. Questa è dovuta, a seconda dell’immobile locato o affittato, nelle seguenti misure:

 

IMMOBILE

PERCENTUALE

Fabbricati ad uso abitativo 2% del canone annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Fabbricati strumentali per natura 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi IVA
2% del canone, negli altri casi
Fondi rustici 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità
Altri immobili 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per ciascuna annualità

 

È previsto un importo minimo di versamento di 67 euro.

Se si registra il contratto in ufficio, il pagamento va effettuato entro 30 giorni dalla data dell’atto e, comunque, prima della richiesta di registrazione. Per il versamento si utilizza il modello F23: una copia va consegnata all’ufficio insieme alla richiesta di registrazione.

In caso di registrazione telematica, il pagamento dell’imposta è contestuale alla registrazione del contratto. Per eseguire i versamenti telematici occorre essere titolari di un conto corrente presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane Spa (l’elenco delle banche convenzionate è disponibile sul sito internet dell’Agenzia).

Le parti contraenti sono solidalmente obbligate al pagamento dell’intera somma dovuta per la registrazione del contratto.

Non è dovuta imposta di registro sul deposito cauzionale versato dall’inquilino. Tuttavia, se il deposito (o un’altra forma di garanzia) è pagato da un terzo estraneo al rapporto di locazione, occorre versare l’imposta di registro nella misura dello 0,50%.

Per i contratti di locazione di immobili urbani con durata pluriennale si può scegliere:

–         di pagare, al momento della registrazione, l’imposta di registro dovuta per l’intera durata del contratto (2% del corrispettivo complessivo);

–         di versare l’imposta anno per anno (2% del canone relativo a ciascuna annualità, tenendo conto degli aumenti Istat), entro 30 giorni dalla scadenza della precedente annualità.

 

Chi sceglie di pagare per l’intera durata del contratto usufruisce di uno sconto particolare, che consiste in una detrazione dall’imposta dovuta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale (attualmente pari al 2,5%) moltiplicato per il numero delle annualità.

 Per le risoluzioni (disdette anticipate del contratto) e le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta si paga nella misura fissa di 67 euro. In tutti gli altri casi (esempio locazione di immobili non urbani), l’imposta si applica (nella misura del 2% o, per i fondi rustici, dello 0,50%) all’importo dei canoni ancora dovuti.

Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti registrati, i contraenti devono versare l’imposta dovuta entro 30 giorni, utilizzando il modello F23. Nel modello di versamento occorre indicare gli estremi di registrazione del contratto (anno, serie e numero di registrazione) e bisogna presentare, entro 20 giorni dal pagamento, l’attestato dell’avvenuto versamento allo stesso ufficio dove era stato presentato il contratto. Il modello 69 deve essere presentato anche in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe.

 

Le sanzioni per l’omessa registrazione

 L’omessa registrazione del contratto comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa. Costituiscono violazioni di carattere fiscale, soggette anche queste a sanzione, il parziale occultamento del corrispettivo e l’omesso o tardivo versamento dell’imposta di registro su annualità successive.

Di seguito si riporta una tavola con le sanzioni per le violazioni sui contratti di locazione:

 

VIOLAZIONE

SANZIONE

Omessa registrazione del contratto Dal 120% al 240% dell’imposta dovuta
Parziale occultamento del canone Dal 200% al 400% della maggiore imposta dovuta
Tardivo versamento dell’imposta 30% dell’imposta versata in ritardo

 

I contratti di locazione di unità immobiliari, o di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati (legge 311/2004).

Nei casi di omessa registrazione del contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, il decreto legislativo n. 23/2011 ha inoltre previsto l’abbassamento del canone annuo, oltre alle normali sanzioni e al recupero dell’imposta.

In pratica, il proprietario viene obbligato a ridurre il canone fino a un importo pari al triplo della rendita catastale, la durata del contratto è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d’ufficio, più altri quattro anni di rinnovo.

 Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione sia il tardivo pagamento dell’imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi.

La violazione relativa all’omissione della richiesta di registrazione può essere regolarizzata:

–         entro novanta giorni dal termine di scadenza previsto, a condizione che si paghi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta  – pari al 12% dell’imposta dovuta (1/10 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione;

–         entro un anno dal termine di scadenza previsto, purché si versi l’imposta dovuta, gli interessi di mora e la sanzione ridotta – pari al 15% dell’imposta dovuta (1/8 del 120%) – e che, entro lo stesso termine, l’interessato presenti l’atto per la registrazione.

 

Per regolarizzare la mancata effettuazione, alla scadenza prevista, del pagamento d’imposta dovuta, per esempio, per i versamenti successivi alla prima annualità, per la proroga, la cessione o la risoluzione di un contratto di locazione, occorre versare, oltre all’imposta non pagata e agli interessi di mora:

–         una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento è effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza;

–         una sanzione del 3% dell’imposta dovuta (1/10 del 30%), se il pagamento è effettuato dal quindicesimo giorno e comunque entro 30 giorni dalla scadenza

–         una sanzione del 3,75% dell’imposta dovuta (1/8 del 30%), se il versamento è effettuato entro un anno dalla scadenza.

 

Non si può ricorrere al ravvedimento operoso se la violazione è stata già contestata dall’ufficio e, comunque, quando sono già iniziati accessi, ispezioni, verifiche.

 

Monza e Brianza – Desio 31/05/2013

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