Con la pubblicazione sul S.O. n. 66/L alla G.U. 31.8.2013, n. 204 sono entrate in vigore, a decorrere dal 31.8.2013, le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto IMU”.
Oltre ad una serie di importanti interventi in materia di IMU, il citato Decreto contiene specifiche disposizioni in materia di cedolare secca, TARES, Cassa integrazione guadagni, ecc.
La copertura finanziaria delle disposizioni in esame è “assicurata”, tra l’altro, dalla riduzione del limite massimo di detraibilità ai fini IRPEF delle polizze vita / infortuni.
ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU 2013
È abolita la prima rata dell’acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l’art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati categoria A/1, A/8 e A/9;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (a prescindere dalla denominazione) aventi le medesime finalità degli IACP, istituiti ex art. 93, DPR n. 616/77;
– terreni agricoli e fabbricati rurali.
ABOLIZIONE DELLA SECONDA RATA IMU 2013
È abolita la seconda rata dell’acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. “immobili merce”, ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Modificando il comma 9-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011, per gli immobili sopra citati il Decreto in esame prevede altresì dal 2014 l’esenzione dall’IMU (in luogo della possibile applicazione dell’aliquota ridotta fino allo 0,38‰ disposta dal Comune).
ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Il Decreto in esame prevede, ai fini IMU, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.).
Dal 2014 la predetta equiparazione all’abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.
ABITAZIONE PRINCIPALE MILITARI E POLIZZIOTTI
Il Decreto in esame prevede inoltre che ai fini dell’applicazione dell’IMU concernente l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dai seguenti soggetti:
– personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
– personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
– personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
– personale appartenente alla carriera prefettizia;
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
NOVITA’ IN MATERIA DI TARES
La TARES, ossia la tariffa sui rifiuti e sui servizi, introdotta a decorrere dal 2013, ai sensi dell’art. 14, DL n. 201/2011, si compone di 2 elementi:
– una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti;
– una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.
Ora il Decreto in esame prevede che per il 2013 il Comune può applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”:
– commisurando la tariffa in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti;
– determinando la tariffa per ogni categoria / sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
– commisurando la tariffa in base ai criteri previsti dal DPR n. 158/99;
– prevedendo riduzioni / esenzioni anche al sussistere di fattispecie diverse da quelle contenute nel citato DL n. 201/2011, in base al quale dette agevolazioni possono essere riconosciute, ad esempio, per gli immobili con unico abitante ovvero ad uso stagionale o discontinuo.
Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo tenendo conto dei predetti nuovi criteri di individuazione della tariffa.
Monza e Brianza – Desio 05/09/2013