Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta devono consegnare o spedire ai percipienti le certificazioni attestanti l’effettuazione dei pagamenti delle ritenute fiscali operate nel corso del 2013.
I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che corrispondono compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti, rappresentanti di commercio e venditori porta a porta sono obbligati a:
- versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
- provvedere alla predisposizione e all’invio di una certificazione annuale che attesti l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi;
- provvedere alla compilazione e all’invio del modello 770.
La certificazione delle ritenute d’acconto va redatta in forma libera. Deve però contenere alcuni dati necessari alla compilazione del modello 770. In particolare:
- i dati anagrafici del committente e del percipiente;
- l’ammontare lordo del compenso erogato;
- la ritenuta operata;
- l’importo non soggetto a ritenuta;
- il contributo INPS 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla gestione separata;
- la causale della corresponsione delle somme erogate e la data del pagamento.
L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.
(FISCO 7 – 17 febbraio 2014 – Antonino Salvaggio)
Monza e Brianza – Desio 18/02/2014