LA CERTIFICAZIONE DELLE RITENUTE D’ACCONTO

― 18 Febbraio 2014

Entro il 28 febbraio i sostituti d’imposta devono consegnare o spedire ai percipienti le certificazioni attestanti l’effettuazione dei pagamenti delle ritenute fiscali operate nel corso del 2013.

I soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, che corrispondono compensi a lavoratori autonomi o provvigioni ad agenti, rappresentanti di commercio e venditori porta a porta sono obbligati a:

  1. versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso;
  2. provvedere alla predisposizione e all’invio di una certificazione annuale che attesti l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi;
  3. provvedere alla compilazione e all’invio del modello 770.

 

La certificazione delle ritenute d’acconto va redatta in forma libera. Deve però contenere alcuni dati necessari alla compilazione del modello 770. In particolare:

  • i dati anagrafici del committente  e del percipiente;
  • l’ammontare lordo del compenso erogato;
  • la ritenuta operata;
  • l’importo non soggetto a ritenuta;
  • il contributo INPS 4% addebitato a titolo di rivalsa dagli iscritti alla gestione separata;
  • la causale della corresponsione delle somme erogate e la data del pagamento.

L’omesso o tardivo rilascio della certificazione da parte del sostituto d’imposta o il rilascio di una certificazione con dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da 258 euro a 2.065 euro.

(FISCO 7 – 17 febbraio 2014 – Antonino Salvaggio)

 

 

Monza e Brianza – Desio 18/02/2014

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