L’ accertamento con adesione è un istituto deflattivo del contenzioso, che avvia una fase durante la quale il contribuente ha la possibilità di fornire elementi per destituire di fondamento la pretesa dell’amministrazione. Si avvia così un contraddittorio che si può concludere con un accordo. In tale ipotesi, l’accertamento notificato originariamente al contribuente perde la sua efficacia e le parti si obbligano a rispettare il contenuto dell’adesione sottoscritta. La norma prevede dei limiti, superati i quali, è possibile che l’amministrazione integri la propria pretesa. Eventuali nuovi accertamenti devono comunque essere notificati entro i termini previsti dall’art.43 del dPR 600/73, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, se omessa, entro il quinto (fermo restando il raddoppio in caso di violazioni penali). Una delle ipotesi in cui è possibile un’ulteriore azione accertatrice è quando emergono nuovi elementi. Un’altra ipotesi in cui l’ufficio può procedere a nuovo atto è quando la definizione ha riguardato un accertamento parziale (art.2, co.4, lett.b). È il caso di: accertamenti parziali emessi ai sensi degli art.41-bis dPR 600/73 per le imposte dirette o art.54, co.5, del dPR 633/72 per l’Iva; accertamenti fondati sui parametri stabiliti dalla 549/95, quando non riguardano l’intera posizione reddituale del contribuente.
L’adesione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute o della prima rata. Non basta, infatti, la mera firma dell’accordo. La fase del contraddittorio instaurato per l’adesione si conclude, in caso di esito positivo, con la redazione di un atto scritto in duplice esemplare sottoscritto sia dal contribuente (o da un suo delegato) e sia dal capo dell’ufficio. Nell’atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni ridotte e delle altre somme eventualmente dovute. L’atto di adesione non è consegnato al contribuente finché non si conclude l’intero iter. La mera firma, infatti, non perfeziona l’adesione, in quanto è necessario il versamento del dovuto. Più precisamente, dalla sottoscrizione decorrono i 20 giorni entro i quali il contribuente deve provvedere al pagamento o al versamento della prima rata. In quest’ultima ipotesi, è prevista la possibilità di dilazionare il debito in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute superano 50mila euro è possibile una rateazione fino a un massimo 12 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati al saggio legale, decorrenti dalla data di perfezionamento.
(Il Sole 24 Ore del 14 aprile 2014 -Laura Ambrosi pag. 21)
Monza e Brianza – Desio 15/04/2014