In riferimento all’IVIE (Imposta Valore Immobili Esteri) e all’IVAFE (Imposta Valore Attivita’ Finanziarie Estere), con la circolare n. 12/2013 l’Agenzia delle Entrate procede a una lunga analisi delle norme di natura fiscale che sono state modificate dagli ultimi provvedimenti normativi; con riferimento ai beni esteri le norme hanno apportato modifiche rilevanti sia alla disciplina del comparto immobiliare sia a quello delle attività finanziarie fissando, nel contempo, la decorrenza dell’Ivie e dell’Ivafe a far data dal 2012 in luogo del 2011. Pertanto, i versamenti effettuati nel 2012 sono da considerare acconti da conguagliare in sede di pagamento del saldo relativo al 2012. Non si applicano sanzioni per i versamenti non effettuati nel 2012 in quanto tale omesso versamento ha riguardato una previsione normativa non più efficace.
