IVA – PRESTAZIONI DI SERVIZI

― 23 Maggio 2013

La circolare 16/E del 21.05.2013 risponde alle richieste di chiarimenti sul momento di effettuazione delle prestazioni di servizi rese a, o ricevute da, soggetti passivi non stabiliti in Italia. Il documento di prassi, inoltre, sulla scia di quanto già affermato con la circolare n. 35/E/2012, riconosce che, nei casi in cui sia difficoltoso per il committente individuare con esattezza il momento in cui si considera effettuata una prestazione di servizio, quest’ultimo possa ritenere che tale momento coincida con l’emissione della fattura da parte del prestatore. Peraltro, dal momento in cui il committente riceve la fattura, scattano gli obblighi di integrazione e annotazione della stessa. Questo principio è poi applicato anche nel particolare settore delle telecomunicazioni. Ulteriori chiarimenti riguardano le modalità di effettuazione degli adempimenti contabili cui sono tenuti gli operatori nazionali.

In base all’art. 6, c. 6 Dpr n. 633/1972 e in deroga alla regola generale, le prestazioni di servizi c.d. generiche fornite a/da operatori esteri (Ue o extra-Ue) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, oppure, se di carattere periodico e continuativo, alla data di maturazione del corrispettivo, a meno che non avvenga un pagamento anticipato anche parziale. È al verificarsi di questi eventi che decorre l’obbligo di assolvere l’Iva mediante il meccanismo dell’inversione contabile (prestazione Ue) oppure dell’autofattura (prestazione extra-Ue).

Se nei contratti a prestazione unica compiuti in un arco temporale lungo (ad esempio i contratti di appalto o progettazione software) è previsto che, prima che finisca la prestazione, siano corrisposti pagamenti parziali anticipati, il versamento del corrispettivo costituisce il momento in cui l’Iva diviene esigibile, limitatamente all’importo pagato (con i conseguenti obblighi di fatturazione, registrazione e versamento). Nel caso di contratti di prestazione di servizi a carattere periodico e continuativo di durata superiore a un anno, invece, quando non sia già maturato un corrispettivo anche parziale, le prestazioni si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare e non al momento della maturazione del corrispettivo.

Il committente nazionale non è sanzionato né per l’anticipata integrazione della fattura ricevuta dal prestatore comunitario, né per l’anticipata emissione dell’autofattura. Questo sia nel caso di ricezione anticipata della fattura emessa dal prestatore comunitario sia nel caso di obiettive condizioni di incertezza nell’individuazione del momento di conclusione dell’operazione.

 

Monza e Brianza – Desio 23/05/2013

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