INTERPELLO – RISPOSTA IN 90 GIORNI

― 3 Ottobre 2015

L’interpello ordinario rappresenta ancora la forma più generica di tale istituto. Il contribuente, esercitando tale facoltà, potrà ottenere dall’Amministrazione finanziaria dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme tributarie. L’interpello ordinario ha un doppio utilizzo, da un lato interpretativo e dall’altro qualifi­catorio. Quest’ultimo continua ad avere quale oggetto dell’istanza la “norma” tributaria che presenta fondate incertezze interpretative, restando quindi esclusi gli atti che non hanno contenuto normativo come le circolari o risoluzioni. Altra importate novità, riguarda il periodo di tempo che l’Amministrazione ha a disposizione per formulare una risposta prima della formazione del silenzio-assenso, che passa da 120 giorni a 90 giorni dalla presentazione dell’istanza; riducendosi ulteriormente, nel caso sia richiesta un’integrazione documentale (da 120 a 60) alla quale il contribuente dovrà rispondere necessariamente entro 1 anno per non veder decadere la validità dell’istanza.

(Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2015 – Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli pag. 46)

 

 

Monza e Brianza – Desio 3/10/2015

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Regolazione agevolata delle violazioni formali su fatture e corrispettivi

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― 21 Marzo 2023

Le violazioni relative all'obbligo di emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate tramite le definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2023 nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale".

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Bonus 2023 ai quali è possibile accedere previa presentazione della DSU

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― 15 Febbraio 2023

L’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – certifica il patrimonio e il reddito del nucleo familiare e permette alle famiglie in difficoltà economica comprovata da un valore ISEE basso l’accesso a diversi bonus, sconti ed esenzioni.

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Aumentato dal 2023 il limite all’utilizzo del contante

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― 31 Gennaio 2023

A decorrere dall'1 gennaio 2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da 1.000 a 5.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi.

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