L’interpello ordinario rappresenta ancora la forma più generica di tale istituto. Il contribuente, esercitando tale facoltà, potrà ottenere dall’Amministrazione finanziaria dei chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme tributarie. L’interpello ordinario ha un doppio utilizzo, da un lato interpretativo e dall’altro qualificatorio. Quest’ultimo continua ad avere quale oggetto dell’istanza la “norma” tributaria che presenta fondate incertezze interpretative, restando quindi esclusi gli atti che non hanno contenuto normativo come le circolari o risoluzioni. Altra importate novità, riguarda il periodo di tempo che l’Amministrazione ha a disposizione per formulare una risposta prima della formazione del silenzio-assenso, che passa da 120 giorni a 90 giorni dalla presentazione dell’istanza; riducendosi ulteriormente, nel caso sia richiesta un’integrazione documentale (da 120 a 60) alla quale il contribuente dovrà rispondere necessariamente entro 1 anno per non veder decadere la validità dell’istanza.
(Il Sole 24 Ore del 2 ottobre 2015 – Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli pag. 46)
Monza e Brianza – Desio 3/10/2015