INTERESSI PIU’ BASSI SUI RITARDATI PAGAMENTI

― 24 Luglio 2014

Per il secondo semestre 2014, scende dall’8,25% all’8,15% la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti, in base alla normativa europea disciplinata dal D.Lgs. n.231/02. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento dello 0,15%, al quale vanno aumen¬tati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. La riduzione era attesa, considerando che lo scorso 11 giugno il tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations) è stato ridotto dallo 0,25% allo 0,15%.


(Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2014 – Luca De Stefani pag. 33)

Monza e Brianza – Desio 24/07/2014

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News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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