INTERESSI PIU’ BASSI SUI RITARDATI PAGAMENTI

― 24 Luglio 2014

Per il secondo semestre 2014, scende dall’8,25% all’8,15% la percentuale degli interessi di mora da applicare sui ritardati pagamenti, in base alla normativa europea disciplinata dal D.Lgs. n.231/02. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 167 del 21 luglio 2014 il nuovo tasso di riferimento dello 0,15%, al quale vanno aumen¬tati 8 punti percentuali per determinare il tasso annuale di mora da applicare per i ritardi dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2014. La riduzione era attesa, considerando che lo scorso 11 giugno il tasso di rifinanziamento della Bce (main refinancing operations) è stato ridotto dallo 0,25% allo 0,15%.


(Il Sole 24 Ore del 22 luglio 2014 – Luca De Stefani pag. 33)

Monza e Brianza – Desio 24/07/2014

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Regolazione agevolata delle violazioni formali su fatture e corrispettivi

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― 21 Marzo 2023

Le violazioni relative all'obbligo di emissione della fattura / invio dei corrispettivi giornalieri possono essere regolarizzate tramite le definizioni agevolate previste dalla Finanziaria 2023 nell'ambito delle disposizioni in materia di "tregua fiscale".

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Bonus 2023 ai quali è possibile accedere previa presentazione della DSU

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― 15 Febbraio 2023

L’ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente – certifica il patrimonio e il reddito del nucleo familiare e permette alle famiglie in difficoltà economica comprovata da un valore ISEE basso l’accesso a diversi bonus, sconti ed esenzioni.

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Aumentato dal 2023 il limite all’utilizzo del contante

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― 31 Gennaio 2023

A decorrere dall'1 gennaio 2023 il Legislatore ha previsto l'aumento da 1.000 a 5.000 euro della soglia per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi.

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