Indennità COVID-19 mese di maggio (euro 1.000) soggetti gestione separata INPS

― 26 Giugno 2020

Nell’ambito del DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”, il Legislatore ha previsto, tra l’altro, una serie di indennità / bonus per il mese di marzo (pari a euro 600) erogate dall’INPS a favore di:

  • professionisti / co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS (art. 27);
  • lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29).

Con l’art. 84, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, lo stesso Legislatore ha esteso le predette agevolazioni anche ai mesi di aprile e maggio.

Con la Circolare 29 maggio 2020 n. 66, l’INPS ha precisato che i soggetti che hanno già presentato la domanda per fruire dell’indennità per il mese di marzo (ex artt. 27, 28, 29, 30 e 38, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”) non devono presentare un’ulteriore domanda per beneficiare dell’indennità relativamente al mese di aprile 2020.

Recentemente lo stesso Istituto ha reso noto sul proprio sito Internet che è attivo il servizio online per la presentazione delle domande per l’indennità di euro 1.000 per il mese di maggio 2020 spettante ai predetti soggetti che rispettano le seguenti condizioni:

  • per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, la riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019;
  • per i co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, la cessazione del rapporto di lavoro al 19 maggio 2020;
  • per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo 1 gennaio 2019 – 17 marzo 2020 e la non titolarità di pensione / rapporto di lavoro dipendente / Naspi al 19 maggio 2020.
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