Per le immobiliari di gestione la deducibilità dell’Imposta municipale (Imu) è limitata agli immobili strumentali per natura. È esclusa, invece, per le abitazioni concesse in locazione, data la loro controversa qualificazione. Il comma 715, dell’art.1, della L. n.147/13 (Stabilità 2014) ha disposto che il tributo municipale (Imu) è deducibile nella misura del 20% (30% per l’anno 2013) dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo. La deduzione, pertanto, come espressamente previsto dal legislatore tributario, resta riconosciuta soltanto per i beni immobili strumentali. Devono ritenersi tali, quelli utilizzati durevolmente nell’esercizio dell’impresa ovvero nell’esercizio di arti e professioni. Con riferimento a quelli posseduti dai lavori autonomi, la strumentalità dipende dall’utilizzo effettivo ed esclusivo del bene nell’esercizio dell’attività e l’Agenzia delle Entrate, recentemente e nell’ambito di incontri con gli operatori economici, ha affermato che per quelli utilizzati promiscuamente non è possibile dedurre dal reddito di lavoro autonomo il 50% (del 20% o del 30%) del tributo dovuto.
(Italia Oggi del 19 febbraio 2014 – Fabrizio G. Poggiani pag. 24)
Monza e Brianza – Desio 21/02/2014