Il 30 giugno è una data che le imprese di costruzione, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al «comparto sicurezza» faranno bene a segnare in rosso sul calendario. Scade infatti il termine per la presentazione di una «apposita dichiarazione», la cui omissione fa venir meno l’esenzione dall’Imu concessa dall’art.2 D.L. n.102/13, convertito con modificazioni dalla L. n.124/13. Tale norma ha infatti escluso dal pagamento della seconda rata dell’Imu dovuta per l’anno 2013, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione gli stessi immobili non siano stati locati. Sull’agevolazione in questione è intervenuto anche il ministero delle Finanze precisando, con la risoluzione n.11 dell’11 dicembre 2013, che il concetto di “fabbricati costruiti”, contenuto nella norma in esame, ricomprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e sui quali la stessa ha realizzato incisivi interventi di recupero edilizio (e segnatamente quelli previsti dall’art.3, co.1, lett.c), d) e f) d.P.R. n.380/01) e che poi, una volta ultimati i lavori, siano rimasti invenduti e non siano stati concessi in locazione.
(Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2014 – Maurizio Bonazzi pag. 40)
Monza e Brianza – Desio 13/05/2014