La formula del rent to buy si configura come una fattispecie contrattuale nuova. In altri termini, dal D.L. n.133/14 emerge un contratto che non è qualificabile come uno «speciale» contratto di locazione, caratterizzato dalla sussistenza di una speciale clausola in base alla quale il conduttore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene imputando a prezzo, in tutto o in parte i canoni pagati; ma uno schema contrattuale a sé stante rispetto alla «normale» locazione, e quindi caratterizzato da norme assai specifiche (e non da quelle che il codice civile e la legislazione speciale rivolgono al «normale» contratto di locazione). L’osservazione che l’Rtb non sia una locazione «qualificata» (ma un contratto diverso dalla locazione) è assai importante perché all’Rtb non dovrebbero rendersi applicabili, in particolare, le norme vincolistiche dettate dalla L. 392/78 in tema di locazione di immobili urbani e dalla L. n.431/98 in tema di locazione di immobili ad uso abitativo. Anche i rapporti tra concedente e conduttore non trovano fonte nella legislazione, ordinaria e speciale, in tema di locazione, ma direttamente dall’art.23 del D.L. n.133/14.
(Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2014 – Angelo Busani ed Emanuele Lucchini Guastalla pag. 40)
Monza e Brianza – Desio 24/09/2014