IL RENT TO BUY NON E’ AFFITTO

― 25 Settembre 2014

La formula del rent to buy si configura come una fattispecie contrattuale nuova. In altri termini, dal D.L. n.133/14 emerge un contratto che non è qualificabile come uno «speciale» contratto di locazione, caratterizzato dalla sussistenza di una speciale clausola in base alla quale il conduttore ha il diritto di acquistare la proprietà del bene imputando a prezzo, in tutto o in parte i canoni pagati; ma uno schema contrattuale a sé stante rispetto alla «normale» locazione, e quindi caratterizzato da norme assai specifiche (e non da quelle che il codice civile e la legislazione speciale rivolgono al «normale» contratto di locazione). L’osservazione che l’Rtb non sia una loca­zione «qualificata» (ma un contratto diverso dalla locazione) è assai importante perché all’Rtb non dovrebbero rendersi applicabili, in particolare, le norme vincolistiche dettate dalla L. 392/78 in tema di locazione di immobili urbani e dalla L. n.431/98 in tema di locazione di immobili ad uso abitativo. Anche i rapporti tra concedente e conduttore non trovano fonte nella legislazione, ordinaria e speciale, in tema di locazione, ma direttamente dall’art.23 del D.L. n.133/14.

(Il Sole 24 Ore del 24 settembre 2014 – Angelo Busani ed Emanuele Lucchini Guastalla pag. 40)

 

 

Monza e Brianza – Desio 24/09/2014

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― 11 Ottobre 2024

Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività in cantieri temporanei e mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza, dovranno essere in possesso di una patente c.d.

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― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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