Se viene venduta l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” prima del decorso di un quinquennio della data dell’acquisto, la legge commina la decadenza dal beneficio fiscale: è così viene recuperata la differenza tra l’imposta ordinaria e l’imposta calcolata applicando l’agevolazione, su questa differenza si pagano gli interessi di mora e si calcola la sanzione del 30%. Questo apparato sanzionatorio tuttavia non scatta se, entro un anno dalla vendita infra quinquennale, il contribuente compri un’altra “prima casa”. A questo riguardo si pone l’interrogativo: per impedire la decadenza dell’agevolazione sul primo acquisto, occorre effettivamente stipulare un nuovo acquisto oppure è sufficiente dar corso a un contratto preliminare? La risposta della Cassazione (ordinanza n. 17151 del 29 luglio 2014) è negativa.
(Il Sole 24 Ore del 30 luglio 2014 – Angelo Busani pag. 37)
Monza e Brianza – Desio 04/08/2014