IL FONDO PATRIMONIALE A TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE

― 19 Febbraio 2014

Il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale (quindi realizzabile solo in presenza di coniugi regolarmente sposati con effetto civile) idonea a determinare un patrimonio separato in deroga all’art. 2740 c.c. il quale prevede che “colui il quale contrae un debito ne risponde con i propri beni presenti e futuri”, tale da imprimere su taluni beni (solo immobili, mobili registrati e titoli di credito) un vincolo di indisponibilità.

L’eventuale esecuzione da parte di un creditore può aver efficacia solo qualora lo stesso possa dimostrare che le obbligazioni assunte dal coniuge o dai coniugi, sono riferite ai bisogni della famiglia. Diversamente, laddove il debito sia stato contratto per esigenze professionali, il creditore non si può rivalere sui beni vincolati al fondo patrimoniale che si perfeziona mediante un atto pubblico notarile o per testamento.

Dunque, il fondo patrimoniale permette da una parte di porre i beni oggetto del fondo al di fuori  dei rischi derivanti da una non oculata gestione delle vicende professionali dei coniugi e, dall’altra, agevola la possibilità di accedere al credito per la soddisfazione di esigenze di tipo strettamente familiare (si vede oltre per una elencazione esemplificativa di quali siano tali esigenze) potendo concedere il garanzia i beni che costituiscono oggetto del fondo (ad esempio ipoteca sull’immobile a garanzia di un finanziamento necessario alla famiglia).

Deve essere sottolineato per la oramai elevata frequenza di episodi di divorzi e separazioni, che la costituzione del vincolo in commento, in sede di crisi del rapporto coniugale renderebbe oltremodo difficile la gestione del patrimonio vincolato, dal momento che l’amministrazione spetta pur sempre ad entrambi e, quindi, potrebbero emergere situazioni di conflitto non facilmente risolvibili. Da considerare, poi, che ai sensi dell’art. 171 c.c. «la destinazione del fondo termina a seguito di annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio», rendendo in tal modo “precaria” la garanzia per i beneficiari del fondo, ad eccezione dei figli minori, a favore dei quali si estende la durata del fondo fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.

 

 

Monza e Brianza – Desio 19/02/2014

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