Il Dl69/2013 semplifica la regolarità contributiva: estende la durata della certificazione (Durc), amplia la platea di soggetti che dovranno acquisire d’ufficio la certificazione e rende più certa la procedura. Il Durc è richiesto ai datori e ai lavoratori autonomi negli appalti di opere, servizi e forniture pubbliche e nei lavori privati dell’edilizia. Inoltre, è richiesto ai datori di lavoro per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e di benefici e sovvenzioni.
L’articolo 31, comma 5, dispone che il Durc per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture vale 120 giorni, anche ai fini dei benefici normativi e contributivi su lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti Ue, statali e regionali. L’estensione di validità si applica anche a lavori privati in edilizia (ma solo fino al 31dicembre 2014) e agevolazioni con cofinanziamento Ue su investimenti produttivi. Ma la semplificazione non è poi così ampia: già finora nella maggior parte dei casi (lavori pubblici ed edilizia privata) la validità era di tre mesi.
Monza e Brianza – Desio 02/09/2013