Il destinatario della fattura elettronica, che riceve il documento elettronicamente, può decidere o meno di accettarlo. La sua scelta non influenza l’obbligo per l’emittente di procedere comunque all’integrazione del processo di fatturazione con quello di conservazione elettronica, sempre che la fattura generata e trasmessa in via elettronica abbia i requisiti di autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione. Le Entrate hanno quindi riconosciuto una sostanziale asimmetria tra il comportamento del soggetto emittente e quello del destinatario in fase di emissione e in fase di conservazione. Diverso è il caso delle fatture emesse obbligatoriamente in formato elettronico nei confronti di pubbliche amministrazioni: l’obbligo di conservazione vale in questo caso sia per l’emittente che per il destinatario in quanto implicitamente vincolato ad accettare il processo di fatturazione elettronica. La Circolare n.18/E evidenzia come se il destinatario della fattura decide di non accettare la fattura come elettronica, potrà materializzare il documento procedendo alla sua stampa su carta. Il soggetto passivo di imposta può decidere di conservare la propria documentazione all’estero. In questo caso, devono comunque essere applicate le regole di tenuta e conservazione nazionali, consentendo all’Amministrazione finanziaria italiana di accedere ai documenti ed acquisirli per via elettronica.
(Il Sole 24 Ore del 25 giugno 2014 – A. Mastromatteo e B. Santacroce pag. 37)
Monza e Brianza – Desio 26/06/2014