La novità più rilevante del nuovo Cud, in scadenza venerdì 28 febbraio, è l’introduzione della casella 130, in cui il sostituto dovrà esporre quella parte non dedotta nel 2013 di oneri rappresentati (esclusivamente) dalle «somme restituite al soggetto erogatore già tassate in anni precedenti» di cui alla lett.d-bis del co.1 dell’art.10 del Tuir. Tale onere, se dedotto, è indicato unitamente agli altri nel punto 129, mentre l’eventuale quota non dedotta (per esempio a causa di incapienza del reddito) deve essere esposta nel punto 130. L’introduzione di questo punto è legata alla modifica della norma, effettuata dall’articolo 1, comma 174, della legge di stabilità 2014, secondo cui in caso di impossibilità di recuperare nell’anno della restituzione l’intero importo dell’onere deducibile, il recupero potrà avvenire anche negli anni successivi o con rimborso da richiedere all’amministrazione finanziaria. Nuova è altresì l’annotazione AC, da utilizzarsi nel caso di rapporto di lavoro iniziato/cessato in corso d’anno se il sostituto d’imposta ha riconosciuto la detrazione per carichi familiari limitatamente al periodo di lavoro, in quanto il lavoratore non ne ha chiesto l’applicazione per l’intero anno. Anche questa annotazione suona come un’avvertenza per il lavoratore di sfruttare la possibilità prevista dall’art.12 del Tuir per fruire in sede di dichiarazione dei redditi delle detrazioni per carichi di famiglia per tutto il periodo di spettanza e non solo in relazione alla durata del rapporto di lavoro. Infine anche quest’anno le istruzioni precisano che la certificazione deve essere rilasciata anche per i redditi che, per effetto di specifiche disposizioni normative, sono stati considerati esenti da imposizione. Mentre lo scorso anno in extremis l’amministrazione finanziaria aveva consentito al sostituto di non adeguarsi, quest’anno la regola deve intendersi a regime.
(Il Sole 24 Ore del 20febbraio 2014 – Nevio Bianchi e Barbara Massara pag. 24)
Monza e Brianza – Desio 20/02/2014