I principali crediti d’imposta del Decreto Rilancio

― 23 Maggio 2020

Il D.L. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio”, pubblicato in G.U. il 19 maggio 2020, conferma il ruolo sempre più importante del credito d’imposta come strumento di accesso alle misure di sostegno a favore delle imprese.

L’articolato testo della disposizione in esame contiene un ampio novero di crediti d’imposta, alcuni di ambito applicativo generalizzato, altri riservati a determinati settori economici.

Si esaminano nel prosieguo i principali crediti d’imposta introdotti o potenziati dal D.L. Rilancio con le loro principali caratteristiche

Credito d’imposta per canoni di locazioni di immobili ad uso non abitativo – Art. 28 D.L. 34/2020

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro spetta un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale o professionale.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e spetta a condizione che i conduttori abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi 2021 o in alternativa tramite compensazione in F24 a partire dal momento del pagamento del canone. Vi è la possibilità, in luogo dell’utilizzo, di optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito (art. 122 del decreto). Va infine evidenziato che non vi è la possibilità di cumulo con il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del D.L. 18/2020 c.d. “Decreto Cura Italia”.

Credito d’imposta per adeguamento degli ambianti di lavoro – Art. 120 D.L. 34/2020

Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico di cui all’allegato 1 del Decreto legge (alberghi, ristoranti, bar, gelaterie, pasticcerie, teatri, biblioteche, musei, stabilimenti balneari e termali, etc…) è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Le spese agevolabili consistono nei seguenti interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e di contenimento della diffusione del Covid-19:

  • interventi edilizi
  • acquisto di arredi di sicurezza
  • acquisto o sviluppo di strumenti e tecnologie per lo svolgimento dell’attività lavorativa
  • acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura.

Tale credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nei limiti dei costi sostenuti ed è utilizzabile a partire dal 2021 esclusivamente in compensazione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione – Art. 125 D.L. 34/2020

L’articolo 125 D.L. 34/2020, abrogando l’articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) e l’articolo 30 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto liquidità”), introduce un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto dei dispositivi di protezione.

Il credito spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un importo massimo di credito di euro 60.000 a beneficiario, entro il tetto complessivo di 200 milioni di euro.

Le spese agevolabili consistono nelle seguenti categorie:

  • sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro
  • acquisto di dispositivi di protezione individuale
  • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti
  • acquisto di dispositivi di sicurezza
  • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari – Art. 186 D.L. 34/2020

L’articolo 186 D.L. 34/2020, nell’ambito delle misure per l’editoria, potenzia il credito d’imposta per investimenti pubblicitari per l’anno 2020.

Il credito spetta nella misura del 50% dei seguenti investimenti pubblicitari effettuati nel 2020:

  • su giornali quotidiani e periodici, anche online, entro un tetto complessivo di 40 milioni di euro;
  • su emittenti televisive, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, entro un tetto complessivo di 20 milioni di euro.

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