GUIDA SULLO SCONTRINO FISCALE

― 7 Marzo 2014

I soggetti obbligati alla certificazione dei corrispettivi ed esonerati dall’emissione di fatture possono emettere (alternativamente alla ricevuta fiscale) lo scontrino fiscale. Il rilascio dello scontrino fiscale non è obbligatorio nell’ipotesi in cui il committente, o cessionario, richieda la fattura e questa sia rilasciata contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Si applicano, in tal caso, le stesse regole della ricevuta.

TIPOLOGIE DI SCONTRINO FISCALE

Sono previste diverse forme di scontrino fiscale :

Scontrino per il commercio in locali aperti al pubblico o spacci interni

Lo scontrino fiscale deve contenere:

• ditta, denominazione o ragione sociale ovvero cognome e nome;

• numero di partita IVA ed ubicazione dell’esercizio dell’emittente;

• corrispettivi (con relativi eventuali sconti o rettifiche);

• eventuali subtotali;

• rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati;

• totale dovuto, preceduto dalla dicitura ‘totale’;

• per le prestazioni, eventuali corrispettivi in tutto o in parte non riscossi;

• ammontare del versamento (indicazione facoltativa);

• resto (l’indicazione è facoltativa; tuttavia, è obbligatoria se è indicato l’ammontare del versamento; il relativo importo deve essere preceduto dalla dicitura ‘resto’);

• data, ora di emissione e numero progressivo. La data deve essere espressa in uno dei seguenti formati:

– GG/MM/AA oppure GG-MM-AA;

– l’ora deve essere espressa nel formato 24 ore: hh-mm (circ. min. 5 giugno 1992, n. 37);

– e, infine, deve essere presente logotipo fiscale e numero di matricola (art. 12, comma 1, d.m. 23 marzo 1983).

Scontrini per il commercio ambulante

Lo scontrino per il commercio ambulante emesso tramite registratore deve contenere i dati previsti per il commercio in sede fissa, ma invece dell’ubicazione dell’esercizio devono essere riportati :

• il numero di iscrizione dell’emittente nel registro degli esercenti il commercio;

• per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e per le attività ricettive (d.lgs. n. 114/1998), il numero di iscrizione nel Registro delle imprese (legge n. 112/1991; art. 17, d.m. 30 marzo 1992) e la città sede della camera di commercio per le altre attività.

Alternativamente, per i soggetti che esercitano il commercio ambulante può essere emesso uno scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi (raccolti in bollettari da 100; art. 8, d.m. 21 dicembre 1992), se :

• l’attività è svolta in forma itinerante;

• i prodotti commercializzati appartengono a non più di tre tabelle merceologiche;

• il numero di operazioni effettuate nell’anno non è superiore a 4.000.

Lo scontrino deve contenere la numerazione progressiva prestampata per anno solare, deve essere datato e rilasciato per ciascuna operazione e deve contenere, altresì :

• la ditta, denominazione o ragione sociale (se impresa, società o ente) o il cognome e nome (se persona fisica) e il numero della partita IVA dell’emittente;

• i corrispettivi e l’ammontare complessivo dell’operazione (l’ammontare deve essere indicato manualmente a cura dell’emittente).

Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone

(anche con bagagli o veicoli al seguito)

Il biglietto di trasporto sostituisce lo scontrino fiscale; esso deve contenere:

• ditta, denominazione o ragione sociale (se impresa, società o ente) o nome e cognome (se persona fisica) ovvero il “marchio” dell’impresa e il numero di partita IVA; nei trasporti cumulativi, che danno luogo ad un unico biglietto integrato, i dati possono essere riferiti all’emittente o a una sola delle imprese;

• descrizione del trasporto e indicazione del corrispettivo (anche in codice alfanumerico preventivamente comunicato al competente Ufficio delle entrate ovvero con legenda stampata sul titolo);

• numero progressivo;

• data, da apporre al momento della emissione del documento o della sua utilizzazione.

Il biglietto di trasporto può essere costituito da un supporto con banda magnetica o microprocessore, anche programmabile (d.m. 30 giugno 1992).

Emissione

Cessione di beni –> entro il primo dei seguenti eventi:

• consegna o spedizione dei beni;

• pagamento totale o parziale.

Prestazioni di servizi –> entro il primo dei seguenti eventi:

• ultimazione della prestazione;

• pagamento totale o parziale.

Per le prestazioni non pagate è possibile emettere uno scontrino recante la dicitura “corrispettivo non riscosso”. In tal modo il corrispettivo non concorrerà alla formazione dell’importo a debito di IVA ma, quando verrà pagata la prestazione, dovrà essere emesso un nuovo scontrino.
Tale facoltà deriva dal fatto che l’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972 individua, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, due diversi momenti impositivi.

Misuratori fiscali

L’emissione dello scontrino fiscale avviene mediante l’uso di determinati apparecchi, c.d. misuratori fiscali.

Al riguardo si evidenzia che ogni attività commerciale in cui è imposto l’utilizzo del misuratore fiscale deve essere in possesso dei seguenti documenti:

• libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell’azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico;

• registro dei corrispettivi giornalieri, in cui trascrivere dalla chiusura di fine serata l’incasso del giorno;

• registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l’importo totale pagato da ogni singolo cliente;

• copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all’Agenzia delle entrate settorialmente competente.

Entro il giorno successivo alla messa in servizio dell’apparecchio misuratore fiscale, l’utente deve provvedere a dare comunicazione al competente Ufficio Unico delle Entrate, mediante apposita dichiarazione ( d.m. 23 marzo 1983, art. 8 testo modificato dal provv. 28 luglio 2003).
La dichiarazione è redatta in duplice copia dall’utente e contiene i dati identificativi:

• ragione sociale, sede, partita IVA;

• gli estremi che identificano il registratore di cassa (Produttore modello matricola);

• i dati del centro di assistenza e del tecnico che ha effettuato la verificazione periodica. La spedizione della copia per l’Agenzia delle entrate deve essere fatta con raccomandata allegata a ricevuta di ritorno, entro le 24 ore successive all’installazione.

Attenzione: Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003 ha stabilito che gli apparecchi misuratori fiscali (di cui all’articolo 12, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) vengano sottoposti a una verificazione periodica. Scopo di tale controllo è quello di riscontare che la conformità del misuratore fiscale alle prescrizioni stabilite (attestata originariamente dal costruttore, prima della vendita, tramite l’apposizione di apposito punzone approvato dall’Agenzia delle entrate) rimanga inalterata nel corso dell’utilizzo dell’apparecchiatura.
La richiesta di verificazione, con periodicità almeno annuale, deve avvenire su iniziativa e a spese dell’utilizzatore del misuratore fiscale.

I soggetti che possono svolgere attività di verificazione sono:

• i laboratori abilitati – Sono soggetti che svolgono la loro attività in maniera autonoma e sono abilitati alle verificazioni periodiche dei misuratori fiscali da qualsiasi azienda prodotti;

• i fabbricanti (abilitati) – Sono soggetti che fabbricano le apparecchiature approvate con provvedimento, e che possono svolgere anche attività di verificazione periodica sulle apparecchiature da essi stessi prodotti;

• i laboratori dei fabbricanti – Sono quelli inseriti nella struttura organizzativa del fabbricante che agiscono in sedi decentrate. Possono svolgere attività di verificazione periodica solo se espressamente menzionati nel provvedimento di abilitazione del fabbricante stesso.

Chiusura giornaliera

Il commerciante deve emettere lo scontrino di chiusura giornaliera, contenente i dati previsti (art. 12, comma 3, d.m. 23 marzo 1983) entro le ore 24, anche per le attività con chiusura dopo tale orario (ris. min. 23 ottobre 1995, n. 253/E), ovvero al termine di effettivo svolgimento dell’attività per gli esercenti le attività di intrattenimento e spettacolo che si protraggono oltre le ore 24 (discoteche, teatri, etc.) obbligati al rilascio di un titolo di accesso (art. 1, comma 4, d.P.R. n. 544/1999; circ. min. 29 dicembre 1999, n. 247/E).
Le imprese che esercitano la loro attività per l’intero arco della giornata (ad esempio gli ‘autogrill’ lungo le autostrade) devono eseguire la stampa dello scontrino di chiusura giornaliera al termine del turno che si conclude prima delle h 24.00 (circ. min. 10 giugno 1983, n. 60).
Lo scontrino di chiusura giornaliera deve contenere:

• il numero di partita IVA dell’emittente e i dati dell’esercizio;

• l’ammontare complessivo dei corrispettivi del giorno;

• il totale cumulativo degli ammontari dei corrispettivi giornalieri compreso quello della chiusura cui si riferisce lo scontrino;

• su distinte successive righe, gli sconti, rettifiche, rimborsi per resi di merce venduta o imballaggi cauzionati, nonché dei corrispettivi relativi a prestazioni in tutto o in parte non riscossi;

• il numero degli scontrini fiscali, comprensivo dello stesso scontrino fiscale di chiusura giornaliera, emessi a seguito delle operazioni per le quali vige l’obbligo di emissione;

• il numero degli scontrini fiscali recanti la stampa del contenuto della memoria fiscale;

• il numero degli scontrini non fiscali;

• il numero progressivo degli azzeramenti giornalieri;

• la data e l’ora di emissione;

• il numero dei ripristini fiscali;

• il logotipo fiscale ed il numero di matricola dell’apparecchio misuratore fiscale;

• distanziati da almeno due righe vuote, i dati di carattere non fiscale, preceduti e seguiti dalla scritta ‘dati non fiscali’.

I dati dello scontrino di chiusura vengono memorizzati nella memoria fiscale.

Correzione di errori

Gli scontrini che riportano dati errati e non ancora rilasciati possono essere annullati apponendo sugli stessi un’annotazione che indichi anche la causale. Lo scontrino errato deve essere poi allegato allo scontrino di chiusura giornaliera.
Qualora lo scontrino errato sia stato già rilasciato non può più essere annullato, ma degli errori si può tenere conto nelle annotazioni dei corrispettivi negli appositi registri sempreché vi siano giustificati motivi. Nel caso di fatturazione differita cioè quando il soggetto emette all’atto della consegna o spedizione la bolla di accompagnamento e solo successivamente emette la relativa fattura, l’importo delle vendite deve essere sottratto dai corrispettivi della giornata con apposita annotazione sul giornale di fondo e sullo scontrino di chiusura giornaliera (se è emesso lo scontrino). La fattura deve contenere numero e data della bolla, data dello scontrino, matricola del registratore di cassa.

Scontrino e rettifica Iva

Nell’ipotesi di vendita con la clausola “garanzia soddisfatti/rimborsati”, documentata con scontrino fiscale, la società venditrice non può operare la rettifica dell’Iva se, al momento della restituzione del bene, il cliente non è in grado di esibire lo scontrino fiscale perché smarrito o non conservato. Infatti, l’assenza del titolo originario di acquisto non consente di risalire con certezza all’operazione di vendita oggetto di rettifica. Questo fatto può rendere impossibile verificare se, a fronte di una variazione in diminuzione dell’Iva, esista un acquisto originario documentato con scontrino fiscale (risoluzione 7 aprile 2005, n. 45/E).

Mancato funzionamento del misuratore fiscale

È previsto l’utilizzo di apposito registro (si ricorda che per tali registri non è più prevista la vidimazione) in cui andranno annotati i singoli corrispettivi.
Il registro non è obbligatorio se è possibile emettere ricevute fiscali.

Annotazione dei corrispettivi

L’annotazione del corrispettivo giornaliero entro il giorno non festivo successivo (art. 24, comma 1, d.P.R. n. 633/1972) è stata implicitamente abrogata dal comma 4 dell’art. 6 del d.P.R. n. 695/1996.
Le operazione per cui è rilasciato lo scontrino possono essere annotate nel registro corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo.

A norma dell’art. 15 del d.P.R. n. 435/2001, non è più obbligatoria l’allegazione dello scontrino di chiusura giornaliero.

Visto che il comma 4 dell’art. 6 del d.P.R. n. 695/1996 non prevede che i corrispettivi registrati entro il 15 del mese successivo partecipino alla liquidazione del mese di effettuazione delle operazioni, ne consegue che il relativo ammontare andrebbe conteggiato nella liquidazione del mese o trimestre di registrazione.

Si tenga presente che nella norma di legge è prevista la possibilità di un’unica registrazione dei corrispettivi mensili,solo per le operazioni documentate da scontrino e non per quelle documentate da ricevuta.

Vuoti e cauzioni

L’art. 15, comma 1, n. 4, d.P.R. 633/1972, prevede che l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa, non concorre a formare la base imponibile, in quanto non considerato corrispettivo, ma semplice “garanzia” (v. anche risoluzione 11 gennaio 2002, n. 10/E). Negli scontrini emessi dai nuovi registratori vanno indicati i rimborsi per i cosiddetti “vuoti cauzionali”. Per coloro che possiedono i nuovi registratori, la procedura consigliata è la seguente: l’importo relativo ai vuoti può essere portato in riduzione dell’ammontare lordo del corrispettivo mediante annotazione, anche manuale, con indicazione della relativa causale sullo scontrino e sul giornale di fondo (è possibile anche contabilizzare immediatamente i corrispettivi al netto della cauzione).

Reso di prodotti

La nota di variazione per i soggetti che emettono fattura non è possibile con lo scontrino. La prassi è quella di farsi consegnare dal cliente lo scontrino originariamente emesso e di consegnare al cliente un buono sconto (circ. min. 12 maggio 1990, n. 26/54572).
In alternativa, la scelta di sostituire il prodotto non soddisfacente con altri prodotti dovrà avere la seguente procedura (ris. min. 5 ottobre 2001, n. 154/E):

• emissione di un “buono merce” che all’atto del ritiro dei nuovi prodotti andrà detratto dal totale dello scontrino;

• conservazione dello scontrino originariamente emesso;

• verifica, in caso di più aliquote, che l’operazione non incida sulla determinazione del tributo.

Omaggi

Per quanto attiene alla cessione in omaggio di beni il cui commercio sia oggetto dell’attività dell’impresa va emesso lo scontrino fiscale. Tale obbligo non sussiste per le cessioni in omaggio di beni di costo unitario fino a euro 25,82 che non siano oggetto dell’attività propria dell’impresa e di quelli per i quali l’IVA sull’acquisto sia indetraibile a norma dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 anche per effetto dell’opzione ex art. 36-bis del medesimo d.P.R.

Scontrino fiscale manuale e prestampato

È previsto per i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante. I prodotti commercializzati non devono appartenere a più di tre tabelle merceologiche (ora peraltro abrogate) e il numero di operazioni effettuate nell’anno solare precedente non sia superiore a 4.000. Naturalmente vale anche per quest’ultimo la libertà di opzione per la ricevuta fiscale.

Registrazione dei corrispettivi

Le vendite al dettaglio e le prestazioni effettuate si annotano sul registro dei corrispettivi, separatamente dalle operazioni non imponibili o esenti, in un unico importo giornaliero (Iva inclusa), suddiviso aliquota per aliquota, entro il giorno non festivo successivo (termine prolungato a 60 giorni in caso di contabilità meccanizzata) secondo i seguenti termini :

• all’effettuazione delle cessioni di beni sia in contanti che a credito (con o senza fattura) o, se anteriore, all’incasso totale o parziale del corrispettivo o all’emissione della fattura;

• le cessioni di prodotti farmaceutici si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo;

• all’incasso di corrispettivi o di acconti o all’emissione anticipata della fattura per le prestazioni di servizi, senza tener conto del momento di effettiva ultimazione della prestazione.

Dal 1° luglio 1994 l’annotazione dei corrispettivi deve avvenire con riferimento a ciascun giorno, salva, dal 21 febbraio 1997, la facoltà di annotazione riepilogativa mensile di cui in seguito si parlerà, in cui le operazioni sono state effettuate (art. 3, comma 3, d.l. 30 dicembre1993, n. 557, conv. con modif. con legge 26 febbraio 1994, n. 133). Il termine per la registrazione con macchine elettrocontabili è elevato a 60 gg. dalla data di effettuazione delle operazioni. L’imposta va comunque liquidata e versata con riferimento al periodo di effettuazione delle operazioni (d.m. 11 agosto 1975).

Le operazioni per autoconsumo vanno incluse tra le operazioni imponibili da registrare in aggiunta alle vendite, mentre sul registro dei corrispettivi va annotato in apposita colonna l’ammontare globale giornaliero delle operazioni non imponibili e delle operazioni esenti, specificando la relativa fonte normativa (ad es. art. 15 per le operazioni non imponibile, ecc.).

Registrazione riepilogativa mensile

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo, non allegando gli scontrini riepilogativi giornalieri (art. 15, d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 di modifica dell’art. 6, comma 4, d.P.R. 695/1996 e circolare 25 gennaio 2002, n. 6/E).

Se si emettono fatture per vendite al dettaglio o prestazioni, gli importi fatturati vengono conglobati nel corrispettivo giornaliero indicando a fianco il numero delle fatture emesse con la relativa annotazione (ad es. comprese fatture dal n. … al n. …). In alternativa le fatture emesse possono essere annotate sul registro delle fatture emesse.

I dettaglianti, gli artigiani ed i soggetti assimilati devono tenere il registro dei corrispettivi nel luogo di vendita, mentre, dal 21 febbraio 1997, la tenuta del registro prima nota, previsto per i commercianti e gli artigiani, che vendono propri prodotti (non per gli altri soggetti assimilati) ed effettuano la vendita in locali diversi da quello in cui è tenuto il registro dei corrispettivi, non è più obbligatoria se nei locali di vendita viene emesso scontrino o ricevuta fiscale (art. 6, comma 3 , d.P.R. 695/1996). L’obbligo rimane per i soggetti esonerati da scontrino o ricevuta fiscale (circ. min. 4 aprile 1997, n. 97/E). Il registro prima nota, se adottato, va tenuto nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui si svolge la vendita e le annotazioni si effettuano con le modalità e nei termini indicati per il registro dei corrispettivi (d.m. 19 giugno 1979).

La ventilazione dei corrispettivi

Esistono alcune categorie di contribuenti che calcolano l’IVA da versare all’Erario attraverso un procedimento particolare che prende il nome di ventilazione dei corrispettivi.
I soggetti che possono adottare tale metodologia sono i soggetti che esercitano il commercio al minuto dei seguenti articoli:

• prodotti alimentari e dietetici;

• articoli tessili, vestiario e calzature;

• prodotti farmaceutici e per l’igiene della persona.

Si precisa al riguardo che nel caso di commercianti al minuto che, oltre al commercio dei prodotti sopra detti, trattino anche altri prodotti, la ventilazione può essere applicata se l’ammontare degli acquisti e delle importazioni relative a prodotti diversi non supera il 50% del totale degli acquisti.

Esempio

Si pensi ad un commerciante che vende sia prodotti per l’igiene della persona (ammessi alla ventilazione) che prodotti per l’igiene della casa.

Il totale degli acquisti effettuati nel corso dell’anno ammonta a 700.000 euro. Di questi 380.000 sono acquisti per l’igiene della persona. Quindi, poiché gli acquisti di prodotti ammessi alla ventilazione supera il 50% del totale degli acquisti, essa è applicabile.
Inoltre, affinché la ventilazione possa essere utilizzata dal commerciante al minuto è necessario che le vendite con emissione di fattura non superino il 20% dei corrispettivi totali. Dal calcolo sono escluse le fatture emesse relative alla vendita di beni strumentali e di immobili.

Esempio

Un commerciante, nel corso dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con emissione di fattura. Egli non può applicare la ventilazione in quanto le vendite con emissione di fattura superano il 20% del totale dei corrispettivi.

Esempio

Un commerciante, nel corso dell’anno ha effettuato vendite di beni per 100.000 euro di cui 30.000 con emissione di fattura. Tra le fatture emesse vi è anche la fattura per la vendita di un cespite di 13.000 euro. Egli può applicare la ventilazione in quanto le vendite con emissione di fatture, diverse da quelle relative a beni strumentali, ammontano a 17.000, quindi non superano il 20% del totale dei corrispettivi.

Affinché si possa applicare la ventilazione, le due condizioni appena viste (acquisti di merci diverse da quelle cui si applica la ventilazione non superiore al 50% del totale e vendite con emissione di fatture non superiore al 20% del totale dei corrispettivi) devono ricorrere entrambe.
Nel caso in cui non sussistano più le condizione per applicare la ventilazione il contribuente non può continuare ad applicare la ventilazione a partire dall’anno successivo a quello nel quale uno dei limiti appena visti viene superato.

La ventilazione dei corrispettivi consiste nel fatto che i soggetti ammessi alla ventilazione, registrano i corrispettivi giornalieri delle vendite nel modo seguente:

• per le vendite effettuate senza emissione di fattura, il corrispettivo giornaliero viene registrato in un’unica colonna del registro dei corrispettivi senza distinzione di aliquota;

• per le vendite effettuate con emissione di fattura, quest’ultima deve essere registrata separatamente dai restanti corrispettivi e distintamente per aliquota.

Monza e Brianza – Desio 07/03/2014

 

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